LEGGE 30 novembre 2001, n. 418 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi

Coming into Force01 Dicembre 2001
Published date30 Novembre 2001
Enactment Date30 Novembre 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/11/30/001G0479/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.279 del 30-11-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 novembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Marzano, Ministro delle attivita'

produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 2001, n. 356.

Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:

"Art. 8-bis (Termini di pagamento dell'accisa). - 1. All'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalita' di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre, il pagamento

dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo' prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente".

  1. All'onere derivante dall'attuazione...

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