LEGGE 9 novembre 1999, n. 405 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

Coming into Force10 Novembre 1999
Published date09 Novembre 1999
Enactment Date09 Novembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/11/09/099G0484/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.263 del 09-11-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 novembre 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio

dei Ministri De Castro, Ministro delle politiche

agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1999, N. 312

All'articolo 1:

al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449;";

al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;".

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. -1. Ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi dell'Adriatico, nonche' agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attivita' manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, e' concessa, a parziale copertura delle perdite, e per tutta la durata del fermo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, come prorogato dall'articolo 1, una indennita' fino ad un massimo di lire 200.000 giornaliere, per...

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