DECRETO 1 luglio 2003 - Determinazione del reddito medio convenzionale giornaliero da valere per l'anno 2003, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario per i lavoratori autonomi agricoli

IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede per gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'istituzione di quattro fasce di reddito convenzionale individuate nella tabella D allegata alla citata legge n. 233 del 1990, come modificata dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni; Visto l'art. 7, comma 5, della citata legge n. 233 del 1990 che demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del reddito medio convenzionale per ciascuna delle predette fasce con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art.

28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.

488, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale 19 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n.

120, con il quale sono state determinate le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive...

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