Definizione dei termini e delle procedure di applicazione delle disposizioni previste per i contribuenti minimi in franchigia, di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

  1. Modalita' e termini di comunicazione dei presupposti per l'applicazione del regime di franchigia.

1.1 I contribuenti persone fisiche che hanno realizzato nell'anno solare precedente, o, in caso di inizio attivita', prevedono di realizzare un volume di affari, ragguagliato all'anno, non superiore a 7.000 euro, comunicano di possedere i requisiti per l'applicazione del regime di franchigia di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la dichiarazione di inizio, variazione attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; i soggetti in attivita' presentano la predetta dichiarazione di variazione dati entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi.

1.2 Il regime di franchigia si estende di anno in anno fino a quando persistono i requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Opzione per il regime ordinario e revoca.

2.1. I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione e' valida per almeno un triennio.

2.2 I contribuenti in attivita', che intendono continuare ad applicare l'imposta nei modi ordinari, esercitano l'opzione secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 442, ovvero adottando un comportamento concludente e comunicando l'opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2.3. I soggetti in regime di franchigia comunicano la scelta per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari con la dichiarazione di variazione di cui al suddetto art. 35, comma 3, entro i termini dell'ultimo invio telematico dei corrispettivi.

2.4. I contribuenti che intendono revocare l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, comunicano la scelta operata con la dichiarazione di variazione di cui all'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi. 3. Attribuzione e revoca del numero speciale di partita IVA.

3.1 L'Agenzia delle entrate, a seguito delle comunicazioni di cui ai punti 1.1 e 2.4, revoca, se assegnato, il numero ordinario di partita IVA e attribuisce un numero speciale di partita IVA che e' utilizzato per il periodo di permanenza nel regime di franchigia.

3.2 L'Agenzia delle entrate, a seguito della dichiarazione di variazione di cui al punto 2.3, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA.

3.3 L'Agenzia delle entrate, a seguito del superamento dei limiti imposti dall'art. 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, revoca il numero speciale di partita IVA e attribuisce il numero ordinario di partita IVA, con le modalita' di cui al punto 7.3. 4. Esoneri.

4.1 I contribuenti minimi in franchigia sono esonerati dai seguenti adempimenti:

  1. versamento dell'imposta e tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi compresi quelli di cui agli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

  2. pagamento mediante modalita' telematiche di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248...

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