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AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine261-281

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 23 gennaio 2009 (ud. 27 novembre 2008). Pres. Carbone - Est. Fiale - P.M. Palombarini (parz. diff.) - Ric. Chiodi

Circostanze del reato - Aggravanti - Circostanze ex artt. 61, n. 7 e 62 nn. 4 e 6 c.p. - Danno e condotta riparatoria - Valutazione - Riferimento al singolo reato.

I reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Ne consegue cherispetto all’aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, c.p.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.) e dell’intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, c.p.) – l’entità del danno e l’efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 61; c.p., art. 62) (1).

    (1) In merito alla questione di diritto affrontata dalle SS.UU. si rinvengono contrasti nella giurisprudenza di legittimità il cui denominatore comune consiste nella contrapposizione di una considerazione unitaria del reato continuato a fronte della diversa prospettiva dell’autonomia giuridica delle singole violazioni che nel reato continuato confluiscono. Si rimanda alla motivazione per una esaustiva panoramica giurisprudenziale sull’argomento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. – La Corte di appello di Torino, con sentenza del 2 novembre 2007, in parziale riforma della sentenza resa in data 18 maggio 2007 dal G.I.P. del Tribunale di quella città (in esito a giudizio celebrato con il rito abbreviato), ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di Chiodi Simone in ordine ai reati di cui:

– agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen. [perché, in concorso con Restivo Roberto e Rotundo Alessandro nonché con il minorenne Y, al fine di procurarsi un profitto ingiusto, con violenza e minaccia (brandendo, in particolare, con fare intimidatorio una chiave meccanica per svitare i bulloni utilizzata come strumento atto ad offendere) si impossessava di n. 3 telefoni cellulari e di complessivi 30 euro, sottraendoli ai minori Z e X – in Settimo Torinese, il 16 dicembre 2006];

– agli artt. 110, 61 n. 2, e 337 cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, per assicurarsi l’impunità dal reato di rapina, trovandosi alla guida dell’autovettura «Fiat Punto» targata AB 640 XC, usava violenza nei confronti dei Carabinieri che tentavano di trarlo in arresto, speronando e tentando di deviare il percorso del veicolo dei militari, nonché tentando di investire con una manovra di retromarcia il brigadiere Cicero, che veniva attinto di striscio e sbalzato a terra – in Settimo Torinese, tra il 16 ed il 17 dicembre 2006];

– agli artt. 110, 582, 585, in relaz. all’art. 576, n. 1, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, cagionava al brigadiere Cicero ed all’appuntato Vacca lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in giorni 10 ed in giorni 7];

– agli artt. 110, 635, commi 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, danneggiava l’auto di servizio dei Carabinieri];

– agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen. [perché, in concorso con le persone dianzi indicate, al fine di trarne profitto, si impossessava dell’autovettura utilizzata per commettere la rapina, sottraendola ad Alberto Faggiani – furto denunciato il 9 dicembre 2006] e – con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione – rideterminava la pena principale complessiva (con la diminuente per il rito) in anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Avverso tale sentenza il Chiodi ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo:

a) erronea applicazione dell’art. 43 cod. pen. e carenza e contraddittorietà della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del dolo eventuale con riferimento ai reati di lesioni e danneggiamento.

Il ricorrente afferma di non avere voluto in alcun modo cagionare il danneggiamento dell’autovettura dei Carabinieri e le lesioni dei militari operanti, poiché il suo unico scopo era quello di fuggire, senza prevedere e volere lo scontro tra i veicoli, laddove sarebbero stati i Carabinieri, invece, a speronare l’auto sulla quale egli viaggiava;

b) erronea configurazione della sussistenza dell’aggravante dell’uso di un’arma, ex art. 628, comma 3 – n. 1, cod. pen.: la chiave per svitare i bulloni delle ruote non potrebbe in alcun modo considerarsi «arma», seppure impropria, ed egli comunque non la avrebbe utilizzata con finalità aggressive o di minaccia;

c) incongruo diniego delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 62 cod. pen.

Il ricorrente, al riguardo:

– censura che la Corte territoriale abbia ritenuto di non dovere riconoscere l’attenuante del risarcimentoPage 262 del danno (art. 62, n. 6, cod. pen.) per avere l’attività riparatoria riguardato soltanto il reato di rapina e segnala che, sul punto, vi è un contrasto giurisprudenziale che dovrebbe essere risolto ritenendo che il reato continuato sia un’unità fittizia, come si desumerebbe anche dalle disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005;

– lamenta altresì che incongruamente non sia stato considerato «di speciale tenuità» (art. 62, n. 4, cod. pen.) il danno prodotto con la sottrazione di 30 euro e tre telefoni cellulari;

d) contraddittorietà tra dispositivo e motivazione nella quantificazione della pena e nel calcolo degli incrementi della pena-base per i reati in continuazione;

e) vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, poiché non sarebbero state opportunamente valutati la modestia del proprio apporto alla complessiva azione criminosa, l’offerta risarcitoria formulata alle vittime della rapina e la sua giovane età.

La II Sezione penale di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso – con ordinanza dell’1 luglio 2008 (depositata il 24 settembre 2008) – ha rimesso il suo esame alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla applicabilità delle attenuanti di cui ai nn. 4 e 6 dell’art. 62 cod. pen. nell’ipotesi di una pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, poiché sul punto è rinvenibile un orientamento secondo il quale, per il principio della unitarietà, le valutazioni attenuative debbono riferirsi a tutti i reati unificati e non solo a quello più grave o a taluno di essi, a fronte di altro e diverso indirizzo che afferma l’autonomia giuridica delle singole violazioni e riferisce la possibilità di dette valutazioni a ciascuno e non necessariamente a tutti gli altri reati concorrenti.

Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali a norma dell’art. 618 c.p.p., fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – La questione controversa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite inerisce al terzo motivo del ricorso e consiste nello stabilire «se, nel caso di reato continuato, ai fini dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 7, cod. pen. e delle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4 e 6, cod. pen., debba tenersi conto del danno complessivo ovvero di quello cagionato da ogni singolo reato».

Essa si correla all’unica tra le eccezioni poste dal ricorrente che presenta profili di fondatezza ed appare perciò opportuno premetterne l’esame alle altre doglianze svolte con l’atto di gravame.

  1. In relazione a tale questione si rinvengono effettivamente contrasti nella giurisprudenza di legittimità.

    2.1 Per quanto attiene all’attenuante di cui all’art. 62 – n. 6, cod. pen.:

    a) un primo orientamento giurisprudenziale (fino ad oggi prevalente) ritiene che, nell’ipotesi di reato continuato, detta circostanza attenuante sia applicabile solo quando il risarcimento integrale del danno sia intervenuto in relazione a tutti i fatti avvinti dal vincolo della continuazione e non solo per quello più grave o per taluno di essi [così, tra le molteplici decisioni, Cass.: Sez. VI, 8 maggio 2003, Kolli; Sez. II, 24 febbraio 1994, Perfetti; Sez. II, 31 maggio 1990, Bevilacqua; Sez. VI, 17 marzo 1987, Contarin; Sez. IV, 25 settembre 1985, Di Salvatore; Sez. II, 8 febbraio 1985, Procida; Sez. II, 17 ottobre 1983, Gabba; Sez. VI, 7 ottobre 1983, Romano; Sez. II, 11 giugno 1983, Bocchicchio; Sez. II, 27 novembre 1982, Camorali; Sez. V, 26 maggio 1982, Apis; Sez. II, 21 aprile 1982, Ciofani; Sez. II, 13 gennaio 1982, Campese; Sez. V, 7 gennaio 1982, Viale; Sez. V, 10 novembre 1980, Tarzaghi; Sez. VI, 18 dicembre 1978, Martino; Sez. V, 22 luglio 1977, Celotto];

    b) altro orientamento, invece, afferma che, nel reato continuato, la circostanza attenuante della integrale riparazione del danno deve essere applicata pure se il risarcimento non concerna tutte le violazioni ma soltanto quella più grave o altro dei singoli illeciti confluiti nel medesimo contesto [così Cass.: Sez. I, 1 giugno 1990, Sassolino; Sez. II, 9 marzo 1990, Drago; Sez. II, 10 marzo 1984, Messina; Sez. II, 3 febbraio 1971, Quatela].

    2.2 Anche in riferimento all’attenuante di cui all’art. 62 – n. 4, cod. pen.:

    a) in alcune pronunzie è stato affermato che la valutazione della speciale tenuità del danno, nel caso di reato continuato, va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno cagionato per ogni singolo fatto reato [così Cass.: Sez. VI, 24 luglio 2007, Bortolotto; Sez. III, 2 dicembre 1993, Lamanna; Sez. II, 11 aprile 1989, Pizzo];

    b) in altre decisioni si è precisato che, per la concessione dell’attenuante in oggetto, è sufficiente che essa ricorra in relazione al...

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