DECRETO 6 novembre 2001 - Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il biennio 2000-2001, nell'ambito del personale della carriera diplomatica

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266"; Vista l'ipotesi di accordo relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, sottoscritta, ai sensi dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri, e CGIL) Coordinamento esteri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che recepisce il predetto accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica; Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unita' il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica; Visto il medesimo art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio; Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n.

114, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite al personale della carriera diplomatica all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni...

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