IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4o, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 7o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 8o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4o, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione
Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.