DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001, n. 114 - Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

Coming into Force27 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/04/12/001G0170/CONSOLIDATED/20101210
Enactment Date20 Febbraio 2001
Published date12 Aprile 2001
Official Gazette PublicationGU n.86 del 12-04-2001
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4o, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 7o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 8o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4o, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art 2.

Decorrenza e durata

  1. Il presente decreto concerne il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti giuridici, nonche' il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2001 per la parte economica.

  2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo II ASPETTI GIURIDICI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO
Art 3.

Tempo di lavoro

  1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.

  2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.

  3. Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell'Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura, nell'ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilita' per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell'eventualita' che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dell'Amministrazione, l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.

  4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.

Art 4.

Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'

  1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1o, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1o, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

  3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.

  4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.

  5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.

  6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.

  7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

  8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.

  9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.

  10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro...

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