La contestazione immediata nella riforma del codice della strada

AutoreFrancesco Freghieri
CaricaCultore di diritto privato comparato Università Cattolica Piacenza
Pagine1041-1043

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@1. Premessa

- La riforma del codice della strada ha segnato un vero e proprio cambiamento rispetto al passato, sia inserendo una serie di nuove regole di comportamento a carico degli utenti della strada e di tipologie sanzionatorie, sia aumentando le precedenti. Il cambiamento passa attraverso tre fonti fondamentali:

il D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9;

il D.L.vo 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1 agosto 2002 n. 168;

il D.L. 27 giugno 2003, n. 151 convertito nella legge 1 agosto 2003 n. 214.

Indubbia è stata la volontà del legislatore di garantire la sicurezza nella circolazione e quindi di prevenire il numero degli incidenti, che in questi ultimi anni avevano fatto registrare cifre sempre più simili a «bollettini di guerra». La rivisitazione della materia si è mossa da un lato sul classico profilo dell'inasprimento della sanzione a livello pecuniario, dall'altro sulla stessa patente, introducendo il meccanismo della «patente a punti», vero deterrente alla commissione di infrazioni da parte degli utenti.

In questo quadro non poteva il legislatore non soffermarsi sulla importanza dei controlli da effettuarsi da parte delle forze dell'ordine, in special modo quelli relativi al superamento dei limiti di velocità, tematica che ha registrato un cambiamento interessante relativamente all'obbligo della contestazione immediata.

@2. La contestazione immediata prima della riforma

- In linea con una giurisprudenza ormai consolidata, prima delle riforme del codice della strada, si riteneva pacifico che nel caso si ricorresse all'uso di dispositivi o mezzi di controllo quali autovelox - recentemente affiancati dai telelaser - a carico dell'agente accertatore dell'infrazione, vi fosse l'obbligo di contestazione immediata in ossequio al dettato dell'art. 200 c.s. Parallelamente, in forza dell'art. 201 c.s. e dell'art. 384 regolamento di esecuzione e di attuazione, si ammetteva una serie di casi di impossibilità materiale della contestazione immediata. Ovviamente la giurisprudenza ha voluto che i motivi per cui non si fosse ricorso alla contestazione immediata fossero specificati nel verbale e che fossero reali. In tal senso è sufficiente richiamare, ex plurimis, le seguenti pronunce della Suprema Corte:

In tema di violazioni alle norme del codice stradale, fermo l'obbligo di procedere alla contestazione immediata delle stesse ed esclusa la generale equipollenza ad essa della notifica del verbale, nei casi di eccesso dai limiti di velocità rilevati da apparecchiatura autovelox l'amministrazione è tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dalle disposizioni regolamentari ed integranti la impossibilità di procedere a detta contestazione, in tal caso essendo, peraltro, escluso che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare anche le scelte organizzative della stessa amministrazione

1.

In tema di violazioni del codice stradale, ove non si sia proceduto a contestazione immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l'anullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata o sia corredato di una motivazione meramente apparente, (omissis)

2.

All'interno di questa situazione generale vi erano state anche pronunce relative al funzionamento dei singoli autovelox, poiché, se questi ultimi consentivano la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo alla sua commissione, si versava nell'ipotesi dell'art. 384 regolamento 3.

@3. La contestazione immediata oggi

- Oggi il principio della contestazione immediata deve essere rivisto alla luce del combinato disposto del D.L. 151/2003 e del D.L. 121/2002.

Il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito dalla legge 1 agosto 2003 n. 214 comporta una vera riforma anche in tema di contestazione immediata, aggiungendo all'art. 201 c.s. il comma 1 bis. Quest'ultimo elenca una nuova serie di casi in cui non è necessaria la contestazione immediata 4, disciplinando specificatamente, alle lettere e) ed f), il caso in cui si ricorra all'utilizzo di apparecchi o dispositivi - tra cui sono senz'altro ricompresi gli autovelox idonei a rilevare le violazioni al c.s.

Queste lettere contemplano, rispettivamente, gli «apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione...

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