LEGGE 1 agosto 2002, n. 168 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale

Coming into Force07 Agosto 2002
Published date06 Agosto 2002
Enactment Date01 Agosto 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/08/06/002G0206/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.183 del 06-08-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastutture e

dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2002, N. 121

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Le disposizioni degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

"1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro".

4. L'articolo 12 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' abrogato".

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "o dotati di auricolare" sono aggiunte le seguenti: "purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le orecchie".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Il comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:

"5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro...

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