Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, contenente: "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"

Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura e, per conoscenza: Ai commissari del Governo delle regioni a statuto ordinario

Come gia' comunicato con precedenti circolari, la legge 16 giugno 1998, n. 188, ha differito al 2 giugno 1999 l'efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

Come e' parimenti noto, il suddetto decreto legislativo contiene, tra l'altro, disposizioni che modificano la vigente normativa per quanto attiene alla presidenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

In vista, pertanto, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni si ritiene opportuno riportare qui di seguito le istruzioni e direttive a suo tempo impartite (circolare n. 17/98 del 9 aprile 1998), ai fini della loro puntuale e concreta attuazione: "Il capo VI del titolo V del predetto decreto legislativo - in attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, che demandava al Governo il compito di ''trasferire alle amministrazioni interessate le funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se prive di collegamento con l'esercizio della giurisdizione'', ha provveduto a modificare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, riguardante l'approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. In primo luogo l'art. 238 del citato decreto legislativo ha affidato la presidenza delle commissioni elettorali circondariali - previste dagli articoli 21 e seguenti del testo unico n. 223/67 - al prefetto o ad un suo delegato.

A tal proposito, si ritiene che ove le signorie loro non intendano presiedere personalmente gli organi in questione debbano delegare un funzionario della carriera prefettizia in attivita' di servizio, infatti - poiche' l'art. 22, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica ha escluso la possibilita' di chiamare a far parte, quale componente delle commissioni elettorali operanti nel capoluogo di provincia, personale in quiescenza - si ritiene che, a maggior ragione, debba essere in...

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