DECRETO 19 gennaio 1999, n.20 - Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'articolo 5 che prevede che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; Considerato che l'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso di requisiti da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 213/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998, secondo cui si rende necessario che il regolamento precisi che l'amministrazione intende esercitare la facolta' di iscrivere nell'elenco ed in via provvisoria, fino al 31 dicembre 1999, le associazioni non ancora in possesso del requisito della consistenza numerica degli associati richiesto dalla legge indicando i criteri e le modalita' per tale tipo di iscrizione tenuto conto che dopo la scadenza del suddetto termine le associazioni iscritte in via provvisoria dovranno documentare il requisito mancante; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, effettuata con nota n. 13081 del 7 gennaio 1999; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

Istituzione elenco 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di seguito denominato "elenco".

  1. L'elenco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - e' tenuto presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, la quale e' competente, altresi', dell'istruttoria delle domande nonche' dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - La legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998. L'art. 5 cosi' recita

    "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1.

    Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

  2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti

    1. avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto...

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