Considerazioni critiche sulla definizione di incaricato di pubblico servizio (art. 358 C.P.)

AutoreArcangela Maria Tamburro
Pagine740-743
822
dott
10/2015 Rivista penale
DOTTRINA
LE MISURE DI CONTRASTO
AL TERRORISMO
INTERNAZIONALE
ALLA LUCE DELLA LEGGE 17
di Ubaldo Nazzaro
SOMMARIO
1. Premessa introduttiva. 2. Evoluzione della disciplina pe-
nale di contrasto al «terrorismo internazionale». 3. Gli artt.
270 quater, 270 quater.1 e 270 quinquies c.p.: le modif‌iche
apportate alla disciplina penale antiterroristica dall’art. 1
della L. 17 aprile 2015, n. 43. 4. Ulteriori integrazioni della
disciplina penale sostanziale e processuale e misure di pre-
venzione o ante delictum. 5. Cenni conclusivi.
1. Premessa introduttiva
Ultima tappa di quel percorso emergenziale avviato
all’indomani dell’11 settembre 2001, il D.L. 18 febbraio
2015, n. 7 (1), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 17
aprile 2015, n. 43, si propone di adeguare la disciplina an-
titerroristica italiana alle mutate e più subdole forme di
minaccia alla sicurezza interna e internazionale.
L’ondata emotiva suscitata dagli efferati attacchi alla rivi-
sta satirica francese Charlie Hebdo, lo scorso 7 gennaio 2015,
da un lato, e la recrudescenza delle violenze perpetrate ai
danni di civili, di giornalisti, di attivisti umanitari, nonché
dei resistenti all’avanzare dei combattenti dello Stato islami-
co, autoproclamatosi tale nell’area geograf‌ica compresa tra
Siria e Iraq ed estesosi, successivamente, in Libia, prof‌ittan-
do della situazione di destabilizzazione e di ingovernabilità
prodotte, nei territori iracheni, siriani e libici, a seguito degli
interventi militari statunitensi ed europei, dall’altro, hanno
indotto il legislatore italiano a perfezionare gli strumenti di
prevenzione e contrasto al c.d. “terrorismo globale”.
L’arruolamento e l’addestramento, ad alimentare le f‌ila
dell’ISIS, di cittadini occidentali, sovente musulmani di “se-
conda” o “terza generazione”, e, quindi, di nascita o residenza
europea, al pari dell’istigazione alla commissione di attentati
nei confronti di “obiettivi sensibili”, come è avvenuto a Parigi
e, successivamente, a Copenaghen, a Tunisi o a Sousse, sono
perseguiti attraverso un’opera di indottrinamento e apologia,
che ricorre, quale strumento privilegiato, a quello mediatico.
Particolare allarme desta, al riguardo, il fenomeno del
reclutamento dei combattenti stranieri, i cc.dd. foreign
f‌ighters, inviati in Medio Oriente o in Nord Africa, al f‌ine di
apportare sostegno alla causa dello Stato islamico. Ruolo
prioritario, dapprima nel proselitismo, quindi nell’arruo-
lamento – entrambi agevolati dalle condizioni di margi-
nalità cui sono esposti la maggior parte dei destinatari di
siffatte attività – assume internet.
L’inibizione all’utilizzo della rete, per il compimento
dei summenzionati atti, viene realizzato operando su un
duplice livello: la previsione di nuove f‌igure delittuose e, al
contempo, l’interdizione all’accesso a quei siti telematici,
f‌inalizzati alla propaganda del terrorismo, per i quali viene
redatta un’apposita Black List.
L’intervento governativo, nel predisporre ulteriori
strumenti di contrasto alle condotte terroristiche, adot-
ta, pertanto, un “doppio binario”: alla conf‌igurazione di
fattispecie incriminatrici e alla previsione di circostanze
aggravanti si aff‌iancano, pertanto, misure antedelictum.
La semplif‌icazione della modalità di trattamento dei
dati personali da parte delle forze dell’ordine, il rafforza-
mento dell’attività del Sistema di informazione per la sicu-
rezza della repubblica, il coordinamento dei procedimenti
penali e di prevenzione in materia di terrorismo si accom-
pagnano alla previsione di nuove f‌igure di reato.
Attraverso le modif‌iche apportate agli artt. 270 quater e
270 quinquies c.p., si è inteso, infatti, rendere penalmente
rilevante, altresì, le condotte, rispettivamente, dell’arruo-
lato e di colui che si auto-addestra. La previsione dell’art.
270 quater.1 c.p. è funzionale a introdurre una nuova fatti-
specie delittuosa, tesa a incriminare l’organizzazione, il f‌i-
nanziamento e la propaganda di viaggi in territorio estero,
f‌inalizzati alla realizzazione di attività terroristiche. L’u-
tilizzo di strumenti telematici o informatici, in relazione
all’attività di addestramento o istruzione di combattenti,
rappresenta, ai sensi del novellato art. 270 quinquies c.p.,
una circostanza aggravante.
L’altro livello, attraverso il quale il legislatore agisce
per contrastare il fenomeno dei foreign f‌ighters, è quello
delle misure ante delictum. Sono, a tal proposito, attribui-
ti al Questore i poteri del ritiro temporaneo del passaporto
ovvero della sospensione della validità di documenti equi-
pollenti, ai f‌ini dell’espatrio, nei confronti delle persone
ritenute pericolose. Il concetto di pericolosità si espande
sino a includere i soggetti che pongano in essere atti pre-
paratori rilevanti, dai quali emerga, inequivocabilmente,
l’intenzione di prender parte a un conf‌litto in territorio
estero, a sostegno di un’organizzazione che persegua le
f‌inalità def‌inite, ai sensi 270 sexies c.p., terroristiche (2).
Le prerogative attribuite al Questore rientrano nel più
ampio quadro di modif‌iche apportate al D.L.vo 6 settembre
2011, n. 159, ai sensi delle quali, nell’ambito della Procura
generale presso la Corte di Cassazione, è istituita la Dire-
zione nazionale antimaf‌ia e antiterrorismo. La disputa sui
poteri da essa rivendicati – soprattutto quello di autorizzare
sia i futuri colloqui investigativi in carcere, sia le intercetta-
zioni preventive – costituisce terreno di scontro tra esecu-
tivo e C.S.M., che ha avanzato pesanti critiche nei confronti
di tale aspetto del decreto legge. Nella regolamentazione
dei rapporti tra la Superprocura antiterrorismo, da un lato,
e le polizie centrali e i servizi segreti, dall’altro, sono indivi-
duati gli aspetti più critici di siffatta contrapposizione (3).

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