DELIBERAZIONE 19 marzo 2002 - Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 marzo 2002, Premesso che

l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore e' riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni devono garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n.

79/1999 stabilisce che l'Autorita' prevede, nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione; l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che i titolari degli impianti di cogenerazione sono esonerati dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno 2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 marzo 1999, gravante sui produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh; l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria; l'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n.

164/2000) prevede l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo; Visti

il decreto legislativo n. 79/1999; il decreto legislativo n. 164/2000; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 recante disciplina del mercato elettrico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla Gazzetta Ufficiale - serie ordinaria - n. 127 del 4 giugno 2001 (di seguito

decreto ministeriale 9 maggio 2001); Visti

il documento per la consultazione recante criteri e proposte per la definizione di cogenerazione e per la modifica delle condizioni tecniche di assimilabilita' degli impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili diffuso dall'Autorita' il 3 agosto 2000; il documento per la consultazione recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione diffuso dall'Autorita' il 25 luglio 2001; le osservazioni e le proposte inviate dai soggetti interessati all'Autorita' in seguito alla diffusione di due soprarichiamati documenti per la consultazione; Considerato che

l'Autorita' intende definire le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore affinche' tali impianti possano avvalersi dei benefici e dei diritti descritti in premessa come previsti dai decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000; il risparmio di energia conseguibile mediante la produzione combinata di energia elettrica e di calore deve essere valutato con riferimento a soluzioni tecnologiche caratterizzate da specifiche taglie di impianto e tipi di combustile utilizzati; l'evoluzione tecnologica dei componenti termici ed elettromeccanici utilizzati nella realizzazione degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore richiede che vengano periodicamente aggiornati i parametri che individuano le soprarichiamate condizioni tecniche; Ritenuto che

gli impianti di cogenerazione contribuiscano alla promozione della concorrenza nell'attivita' di generazione elettrica, assicurando un significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantita' di energia elettrica e termica e riducendo le conseguenze ambientali negative, a parita' di altre condizioni; le norme per la produzione combinata di energia elettrica e di calore debbano favorire soluzioni tecnologiche che comportano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, escludendo soluzioni orientate alla produzione di sola energia elettrica o di sola energia termica per una quota significativa dell'anno solare; sia opportuno fare riferimento agli anni solari nel riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e di calore, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto 11 novembre 1999; sia opportuno fare riferimento alle sezioni degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale non inferiore a 10 MVA, in coerenza con la "Disciplina del mercato elettrico" predisposta dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. e approvata con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 9 maggio 2001; Delibera

Art. 1.

Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.

164, nonche' le seguenti

a) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481; b) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; c) decreto legislativo n. 164/2000 e' il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; d) impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore e' un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantita' di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, e' ammessa anche la produzione di energia meccanica.

La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e puo' essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione e' parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore.

Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore e' parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate...

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