CONCORSO (scad. 14 novembre 2011) - Bando di concorso per l'ammissione al XIII Ciclo - Nuova serie delle Scuole di dottorato di ricerca.

IL RETTORE Visti gli articoli 22 e 41 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2 ottobre 1996, n.

4649, e pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996, n. 242, modificato con decreto rettorale 12 dicembre 1997, n. 5353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 23 dicembre 1997, n. 298, con decreto rettorale 30 ottobre 2000, n. 5089, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n. 261, con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 3 aprile 2003, n. 78, con decreto rettorale 30 dicembre 2008, n. 4522, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 gennaio 2009, n. 6 e con decreto rettorale 3 agosto 2010, n. 2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 16 agosto 2010, n. 190;

Visto l'art. 7 del regolamento didattico di ateneo, emanato con decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;

Visto il decreto rettorale 2 luglio 2009, n. 3260, prot. n.

34003, con il quale e' stato emanato il regolamento studenti;

Visto l'art. 4 della legge n. 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle Universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, con il quale e' stato emanato il regolamento ministeriale in materia di dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita' delle sedi, conferendo agli atenei il compito di istituire con decreto rettorale i corsi previa valutazione dei requisiti di idoneita' delle sedi, di determinare gli obiettivi formativi e i programmi di studio, di disciplinare le modalita' di accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i contributi per l'accesso e la frequenza;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo lordo per la fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398;

Vista la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 ottobre 2008, n. 241;

Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot. n.

32928, con il quale e' stato emanato, in attuazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, il regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 giugno 2011, ha approvato, per l'anno accademico 2011/2012, la guida al pagamento delle tasse e dei contributi universitari per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 luglio 2011, ha determinato le risorse economico-finanziarie da destinare alle predette scuole ed ha autorizzato la relativa spesa, mediante utilizzo della disponibilita' esistente sul capitolo di spesa AF.01.05.03 'Borse di studio per dottorati di ricerca', per il finanziamento di n. 78 borse di studio di durata triennale;

Considerate le proposte avanzate dalle strutture dipartimentali relative all'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole dottorali di afferenza aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Visto il decreto rettorale 14 settembre 2011, rep. n. 2268, prot.

n. 35622, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA, con il compito di provvedere alla valutazione delle proposte di istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali e di procedere alla ripartizione delle borse di studio;

Acquisito il parere espresso dal nucleo di valutazione, nella seduta del 20 settembre 2011, in ordine alla verifica dei requisiti di idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;

Acquisito il verbale, in data 23 settembre 2011, dei lavori della commissione mista S.A./CdA;

Vista la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 28 settembre 2011, ha approvato l'istituzione del XIII Ciclo - Nuova serie (XXVII ciclo) delle scuole di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 settembre 2011, ha approvato l'istituzione del XIII Ciclo - Nuova serie (XXVII ciclo) delle scuole di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno;

Decreta:

Art. 1

Istituzione E' istituito il XIII Ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno.

Sono indetti pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca afferenti alle scuole dottorali di seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata del corso, la scuola di afferenza, i posti messi a concorso e il numero delle borse di studio, le sedi consorziate).

Le attivita' formative di studio e di ricerca relative ai suddetti corsi avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2014.

I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private.

Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 2

Disposizioni generali Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n.

398, 'le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, 'le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali'.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge n. 13 agosto 1984, n. 476.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 13 agosto 1984, n.

476, e successive modificazioni, come modificato dall'art. 19, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, 'il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinunzia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessa per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.

Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo'.

Ai sensi dell'art. 4, u.c., della legge 3 luglio 1998, n. 210, 'i dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato, e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita''.

Art. 3

Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazioni di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.

270, coerenti con le attivita' previste, ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero.

In particolare, i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dovranno, ai soli fini dell'ammissione al corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere...

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