Conclusioni

AutoreGuido Corso
Occupazione dell'autoreOrdinario di diritto amministrativo - Università Roma TRE.
Pagine261-265
CONCLUSIONI
G CORSO*
Grazie Presidente. Grazie soprattutto a Rita Arrigoni, Presidente della Sezione
Controllo della Regione siciliana per avermi afdato questo compito direi impegna-
tivo per uno che di contabilità pubblica ne sa poco come il sottoscritto.
Devo esprimere, prima di tutto, la mia ammirazione nei riguardi di Rita, per la
struttura che ha dato al Convegno, per la losoa che lo ispira, per i nessi che sono
sottintesi. Devo dire, un senso che ho colto ora soltanto, a ne Convegno.
C’è una legislazione in atto, in itinere, sul Federalismo, scale o non scale; pre-
scindo per ora dalle qualicazioni e dalla correttezza delle qualicazioni. C’è una
questione correlata, una conseguente modica dei sistemi di disciplina delle entrate
e delle spese. C’è una correlata necessità di armonizzazione dei bilanci. C’è quindi
uno strettissimo nesso con la normativa di contabilità pubblica. C’è un’esigenza di
controllo che mette in primissimo piano la Corte dei conti con il suo ruolo. Ma tutto
questo poi si colloca in un contesto che investe l’intero sistema politico costituzio-
nale e quindi, come ci spiega per esempio la relazione di Rita Perez, la decisione
di bilancio registra nel corso del tempo uno slittamento di poteri dal Parlamento
al Governo e dal Governo al Ministro dell’economia e delle nanze; il che rinvia
all’intero sistema politico complessivo. Sistema politico che non si esaurisce in un
ambito italiano perché - e qui mi ricollego alle considerazioni introduttive del Pre-
sidente Giampaolino - il quadro costituzionale della decisione di bilancio non è più
costituito dal solo art. 81 della Costituzione ma è costituito, come lui ci spiegava,
dagli articoli 81, 11 e 117, nella misura in cui le due ultime disposizioni rimandano
al diritto europeo e ai vincoli europei. Ciò ha una diretta implicazione anche sul
ruolo della Corte dei conti la quale, nella formulazione testuale della Costituzione,
è un organo di controllo sulla spesa dello Stato; lo Stato, come bilancio dello Stato
e poi degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, restando escluso dal
suo ambito di attività il sistema delle autonomie: Regioni, Province, Comuni, per i
quali la Costituzione, nella sua originaria formulazione, prevede (art. 125 e art. 130)
un sistema di controllo afdato a organismi diversi, soppressi per questa parte dalla
riforma costituzionale del 2001.
Ecco, nella misura in cui la gestione della spesa pubblica passa progressivamente
e in larga misura dal centro alla periferia, inevitabilmente, quel riferimento al bi-
lancio dello Stato contenuto nell’art.100, deve essere inteso nel senso comprensivo
* Ordinario di diritto amministrativo – Università Roma TRE.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT