Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti dell'ISVAP. (Regolamento n. 2).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

Vista la legge 28 dicembre 2005 n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visti l'art. 2, comma 2, l'art. 4, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unita' organizzative responsabili, nonche' i principi di cui ai Capi I, II, e III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessita' di attuare i citati articoli, determinando i termini di conclusione e le unita' organizzative responsabili dei procedimenti di competenza dell'ISVAP;

Vista la delibera assunta dal Consiglio in data 3 maggio 2006;

adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento riguarda i procedimenti per i quali l'ISVAP ha competenza anche nell'adozione del provvedimento finale nonche' le fasi, esperite dall'Autorita', di procedimenti per i quali altre Autorita' o Pubbliche Amministrazioni sono competenti all'adozione del provvedimento finale. Degli uni e delle altre e' data indicazione nella Tabella allegata.

  2. Per ciascuno dei procedimenti (o fasi) indicati nella Tabella sono individuati la norma di riferimento, il termine per la conclusione, stabilito dalla legge o, in assenza di previsione legislativa, individuato dall'ISVAP e l'unita' organizzativa responsabile.

  3. Per i procedimenti elencati nella lettera A) della Sezione II, e sotto il n. 5, lettera C) della Sezione II, sono indicate solo le unita' organizzative responsabili e le relative norme di riferimento. Per detti procedimenti, ordinariamente avviati d'ufficio, si applica, quando il termine non sia previsto dalla legge, quello finale di novanta giorni, previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 241/90, salvo il diverso termine che, in relazione alla specificita' o complessita' della fattispecie, o al contrario, all'urgenza di provvedere, l'Autorita' individuera' in via previa di volta in volta.

  4. I procedimenti sanzionatori sono gia' oggetto di apposito Regolamento emanato dall'Autorita' in data 15...

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