DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1990, n. 394 - Concessione di indulto

Coming into Force24 Dicembre 1990
Published date24 Dicembre 1990
Enactment Date22 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/24/090G0445/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.299 del 24-12-1990
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1990, n. 393;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art 1.
  1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

  2. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'art. 151 del codice penale.

Art 2.
  1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art 3.
  1. L'indulto non si applica alle pene:

  1. per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

    2) 416- bis (associazione di tipo mafioso);

    3) 422 (strage);

    4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

    5) 648- bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  2. per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

    1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite), ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74;

    2) 75 (associazione per delinquere).

Art 4.
  1. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art 5.
  1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art 6.
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale...

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