LEGGE 26 giugno 1990, n. 162 - Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

Coming into Force11 Luglio 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/06/26/090G0197/CONSOLIDATED/19961023
Published date26 Giugno 1990
Enactment Date26 Giugno 1990
Official Gazette PublicationGU n.147 del 26-06-1990 - Suppl. Ordinario n. 45
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 2. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali. 4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. 6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle Regioni nel settore. 7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297. 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte; b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private; c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope; d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione; e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope; g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dalla presente legge; h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre. 10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato. 11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere informazioni dell'Osservatorio. 12. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del traffico di tale sostanze. 13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge. 14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che saranno eseguiti. 2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

Art 2.
  1. L'Italia, concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento. 3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art 3.
  1. Dopo l'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis - (Attribuzioni del Ministro della sanita'). - 1 Il Ministro della sanita' nell'ambito delle proprie competenze: a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool; b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di Controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui alla presente legge; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati; c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle Regioni, delle province autonome e di Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope; d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione l'impiego il commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; e) stabilisce con proprio decreto: 1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 69-bis; 2) le tabelle di cui all'articolo 11, sentito l'Istituto superiore di sanita', curandone il tempestivo aggiornamento; 3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 4) i limiti e le modalita' di impiego dei farmaci sostitutivi; f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori; g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; h) promuove, in...

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