LEGGE 21 giugno 1985, n. 297 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

Coming into Force23 Giugno 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/06/22/085U0297/ORIGINAL
Enactment Date21 Giugno 1985
Published date22 Giugno 1985
Official Gazette PublicationGU n.146 del 22-06-1985
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 e sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

  1. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti".

    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

    "Art. 1-bis. - 1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

  2. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

  3. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

  4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la proposta al Ministro dell'interno riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.

    Art. 1-ter. - Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui al precedente articolo 1...

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