DECRETO-LEGGE 22 aprile 1985, n. 144 - Norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate

Coming into Force23 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/23/085U0144/CONSOLIDATED/19850622
Enactment Date22 Aprile 1985
Published date23 Aprile 1985
Official Gazette PublicationGU n.96 del 23-04-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'urgente necessita' di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attivita' di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonche' di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Fino a quando la collaborazione di enti ed associazioni di volontariato per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti non sara' regolata con legge, il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di favorire le attivita' di prevenzione del disadattamento e della emarginazione nonche' di reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

  2. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dalla A.N.C.I.

  3. Sono destinatari dei contributi soggetti pubblici o privati ed enti, associazioni e cooperative, che operano senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' indicate al comma 1.

  4. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati a dimostrazione dell'effettivo avvio o della realizzazione dei servizi o delle iniziative attivate.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta l'urgente necessita' di dare immediata attuazione agli indirizzi in materia di lotta alla droga approvati dal Consiglio dei Ministri nelle sedute del 10 aprile e del 16 ottobre 1984, per quanto concerne le attivita' di prevenzione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti nonche' di assicurare l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, al fine di evitare pericolose giacenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 aprile 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

((1. Il Ministro dell'interno puo' erogare contributi allo scopo di sostenere le attivita' per il recupero e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

  1. La erogazione di contributi da parte del Ministro dell'interno alle associazioni di volontariato, cooperative e privati, di cui all'articolo 1-bis, avviene tramite l'ente locale competente per territorio, fino a quando non sara' regolata con una nuova normativa legislativa la disciplina dei rapporti di enti e associazioni di volontariato che operano sul territorio nazionale nel campo del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((1. I contributi, di cui all'articolo 1, sono destinati ai comuni, alle unita' sanitarie locali, nonche' ad altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopo di lucro e con le specifiche finalita' di cui all'articolo 1, che si coordinino con le strutture delle unita' sanitarie locali con apposite convenzioni e che non impieghino forme di intervento che non rispettino il diritto all'autodeterminazione dei tossicodipendenti con interventi violenti o coattivi contrari allo spirito e alle norme dell'ordinamento.

  1. I contributi di cui al presente decreto vengono erogati previa presentazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei servizi e delle iniziative attivate e con il parere dell'ente locale competente per territorio.

  2. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti a trasmettere i propri bilanci, contenenti anche i risultati raggiunti, all'ente erogatore.

  3. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-segretario del Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri e dei requisiti, formula la...

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