LEGGE 21 dicembre 1990, n. 393 - Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto

Coming into Force22 Dicembre 1990
Enactment Date21 Dicembre 1990
Published date22 Dicembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/22/090G0444/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.298 del 22-12-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

  2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art 2.
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art 3.
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:

  1. per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

    2) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

    3) 422 (strage);

    4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

    5) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

  2. per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

    1) 71, commi primo, secondo e terzo (attivita' illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

    2) 75 (associazione per delinquere).

Art 4.
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art 5.
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT