DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1981, n. 744 - Concessione di amnistia e di indulto

Coming into Force19 Dicembre 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/12/19/081U0744/CONSOLIDATED/19821014
Enactment Date18 Dicembre 1981
Published date19 Dicembre 1981
Official Gazette PublicationGU n.348 del 19-12-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto 18 dicembre 1981, n. 743;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1981;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Amnistia

E' concessa amnistia:

  1. per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

  2. per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha superato gli anni settanta;

  3. per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale (reati commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o dal vice direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;

  4. per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli 491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;

  5. per il reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';

  6. per gli illeciti penali concernenti distrazioni di fondi pubblici commessi da pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30 aprile 1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli effetti del sisma del 23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia tratto profitto proprio;

  7. per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a calamita' naturali o a disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle persone e dalle circostanze di cui all'art. 61 del codice penale, fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre che non ricorrano altre aggravanti.

Art 2.

Esclusioni oggettive dall'amnistia

L'amnistia non si applica:

  1. ai delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

    318 (corruzione per un atto d'ufficio);

    319, quarto comma (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

    320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); 321 (pene per il corruttore);

    355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

    371 (falso giuramento della parte);

    372 (falsa testimonianza) quando la deposizione verte su fatti connessi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

    385 (evasione) limitatamente alle ipotesi previste nel secondo comma;

    391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) limitatamente alle ipotesi previste nel primo comma;

    443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

    444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

    445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

    501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

    501-bis (manovre speculative su merci);

    590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;

    644 (usura).

    Per i delitti previsti dagli articoli 316, 318, 320, primo comma e 321 del codice penale, l'esclusione dall'amnistia non opera se la retribuzione corrisposta o promessa ovvero l'ammontare del denaro o l'utilita' ricevuta o ritenuta, per se' o per un terzo, o il profitto ingiustamente procurato a se' o ad altri, sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

  2. al delitto previsto dall'art. 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), salvo che l'ammontare del denaro o il valore della cosa ricevuta o ritenuta sia stato di speciale tenuita' e concorrano le circostanze attenuanti generiche;

  3. ai reati previsti:

    1) dall'art. 41, primo comma, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - come sostituito dall'art. 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (legge urbanistica) - e dall'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (norme per la edificabilita' dei suoli), quando si tratti di inosservanza dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ovvero di lavori eseguiti senza licenza o concessione o in totale difformita' da queste, salvo che si tratti di violazioni riguardanti una area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino una limitata entita' dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non sussista lesione degli interessi pubblici tutelati da vincoli di carattere idrogeologico, paesaggistico, archeologico, storico-artistico previsti da strumenti normativi urbanistici sulle aree o edifici interessati, nonche' da norme poste a tutela della incolumita' e dell'igiene pubbliche;

    2) dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il reato consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'art. 15, secondo comma, della stessa legge;

    3) dalla legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), nonche' dagli articoli 697, 698 e 699 del codice penale...

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