Nuova ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato, da ultimo, dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, concernente l'obbligo di versamento, a carico dei concessionari della riscossione, del 32 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto il comma 2 del citato art. 9 dello stesso decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, dall'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, che prevede che alla ripartizione tra i concessionari dell'acconto in questione si provvede con decreto ministeriale, emanato annualmente; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002, con il quale, in attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal predetto decreto-legge n. 282 del 2002, sono state fissate, per ciascun ambito territoriale, le somme da versarsi entro il 30 dicembre 2002; Considerata la necessita' di provvedere ad una nuova ripartizione tra i concessionari della riscossione dell'acconto dovuto per il corrente anno, in luogo di quella stabilita nell'allegato A al citato decreto 4 dicembre 2002; Decreta

Art. 1.

  1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che i concessionari ed i commissari...

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