DECRETO 26 giugno 2003 - Misure del tasso di interesse agevolato da applicare sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in particolare, l'art.

50, comma 3, il quale prevede che per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni per l'anno 2003 mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il proprio decreto del 28 febbraio 2003 e, in particolare, l'art. 2, concernente i criteri di determinazione dei saggi di interessi sui mutui a tasso fisso concessi dalla Cassa depositi e prestiti; Considerato che il differenziale tra il tasso ordinario e il tasso agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo superiore alla somma di 5,16 milioni di euro; Ritenuta l'opportunita' di stabilire in venti anni la durata dei mutui di cui trattasi di fissare in due punti percentuali il differenziale tra il tasso ordinario, e il tasso agevolato;

Decreta:

Art. 1.

  1. I mutui a tasso agevolato da concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sono rimborsati secondo un piano di ammortamento di durata...

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