Brevi note in ordine al rapporto tra l’art. 473 c. 2 c.p. e l’art. 88 r.d. 1127/39 ed al tipo di accertamento che compete al giudice penale con riferimento alla validità dei brevetti, dei disegni o dei modelli industriali

AutoreSara Selvanizza
Pagine422-425

Page 422

1. La sentenza che si annota si evidenzia per aver affrontato e risolto due questioni particolarmente interessanti:

  1. i limiti di applicabilità dell’art. 473 comma 2 c.p. in relazione all’art. 88 del r.d. 1127 del 1939 con riferimento ai modelli ornamentali;

  2. il limite di accertamento demandato al Giudice penale circa la validità del brevetto e del modello.

Con riferimento alla prima questione, è da segnalare come la stessa abbia dato origine a due indirizzi contrapposti da parte della giurisprudenza di legittimità. Una parte minoritaria della giurisprudenza tradizionale di merito e della Suprema Corte, in passato, era infatti orientata nel ritenere punibile ex art. 473 c. 2 c.p. esclusivamente la contraffazione del documento cartaceo relativo ai brevetti, ai disegni o ai modelli industriali; di recente un tale orientamento è stato riproposto da alcune sentenze di legittimità (si veda ad esempio Cass. Pen., Sez. V, n. 11556/07), che non hanno tenuto conto dall’ormai consolidato orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e di legittimità che, per contro, ritiene configurabile il reato di cui all’art. 473 c. 2 c.p. non solo in presenza di una contraffazione - alterazione - del documento cartaceo ma anche in presenza della contraffazione - alterazione - del prodotto tutelato dal documento cartaceo. È da rilevare infatti come già fin dal 1993, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Bellinaso1, affrontava la tematica della contraffazione dei modelli ornamentali, chiarendo i limiti ePage 423la portata applicativa dell’art. 473 c. 2 c.p., e specificando come “detta norma punisce difatti la contraffazione e cioè la realizzazione, attraverso l’indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, con formazione e caratteristica funzionale capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta essere tutelata con il brevetto”.La sentenza in oggetto, pur affrontando il tema specifico dei modelli ornamentali2 (destinatari della tutela penale di cui all’art. 473 c.p. se protetti da brevetto) introduceva un importante principio di ordine generale, in seguito confermato, seppur indirettamente, anche dalla sentenza Callai3, secondo cui rientrano nelle condotte sanzionate dall’articolo 473 c. 2 c.p. anche la contraffazione, oltre a quella c.d. “cartacea”, dei prodotti industriali.

Nonostante l’orientamento prevalente si fosse già affermato fin da primi anni ‘90, ancora oggi si rinvengono alcune decisioni dei Giudici di merito e della Corte di Cassazione che limitano la portata applicativa dell’art. 473 c. 2, c.p. alla sola contraffazione-alterazione del documento cartaceo.

Le ragioni di tali oscillazioni interpretative si possono agevolmente ricostruire sulla base della esegesi - e della cronologia - delle norme in questione.

L’art. 473 del codice penale del 1930 equipara, quanto alle conseguenze di carattere penalistico, la contraffazione/alterazione (e l’uso) del marchio (c. 1) a quella dei brevetti e dei disegni o modelli industriali per disegni ornamentali (c. 2).

L’art. 474 c.p., che sanziona le varie fasi delle commercializzazione del prodotto contraffatto, si riferisce solo ai marchi e non anche i brevetti e ai disegni o modelli industriali.

Le ragioni possibili di tale mancata disciplina, a parte l’ipotesi della dimenticanza, che appaiono difficili da sostenere nel caso di un Legislatore attento quale quello del codice del 1930, sono da ricercare nella stessa conformazione dell’art. 473 c.p..

Infatti, la circostanza che sia prevista la sola ipotesi di uso (473 c. 2 c.p.) da parte di un soggetto terzo che non abbia concorso nella contraffazione (l’uso da parte del contraffattore è assorbito nella contraffazione) del disegno o del modello apocrifo chiarisce che il Legislatore aveva inteso in allora quel tipo di falsificazione come circoscritto alla sfera operativa dell’autore del falso ovvero...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT