DECRETO 22 gennaio 2002 - Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Visto l'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001; Visto l'art. 2543 del codice civile, come modificato dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari); Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 febbraio 1993 (Determinazione dei compensi spettanti ai commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2543 del codice civile); Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 maggio 1995 (Determinazione del compenso spettante ai commissari governativi dei consorzi agrari); Atteso che i compensi determinati con decreto ministeriale 15 febbraio 1993 non appaiono piu' adeguati alla realta' odierna; Riconosciuta la necessita' di dover rideterminare i compensi previsti dai citati decreti; Ritenuto di dover procedere alla riunificazione dei predetti trattamenti economici; Decreta
Art. 1.
Il compenso spettante al commissario governativo e' determinato, secondo il criterio a lui piu' favorevole, in base all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio al momento del commissariamento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nelle misure seguenti
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fino a euro 260.000,00: Euro 775,00 lorde mensili; b) oltre euro 260.000,00 fino a euro 1.550.000,00: Euro 1.290,00 lorde mensili; c) oltre euro 1.550.000,00 fino a euro 5.165.000,00: Euro 2.065,00 lorde mensili; d) oltre euro 5.165.000,00: Euro 3.100,00 lorde mensili.
Art. 2.
Su proposta motivata del responsabile dell'ufficio ed autorizzazione del direttore generale il compenso del commissario, determinato nel suo calcolo di base nei modi di cui sopra, potra' essere aumentato fino alla percentuale massima del 50%, ovvero diminuito di una percentuale massima del 30%, in considerazione dell'attivita' svolta, dei risultati ottenuti e della durata dell'incarico.
La liquidazione del compenso...
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