DECRETO 29 luglio 2003 - Collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti

IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego, l'orientamento e la formazione Vista la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale, all'art. 10, ultimo comma, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative ivi previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'istituto centrale di statistica; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 9 maggio 1989 e successivi decreti di adeguamento, nonche' da ultimo il decreto direttoriale del 10 ottobre 2000; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

80 e successive modificazioni, che attribuisce ai dirigenti generali la competenza ad adottare atti di gestione e atti o provvedimenti amministrativi; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 2243 del 18 giugno 2003, da cui risulta che la variazione dell'indice del costo della vita e' stata pari a +7,9% nel periodo maggio 2000-maggio 2003; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante ´Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433ª, il quale all'art. 51 stabilisce che, a partire dal 10 gennaio 1999, le sanzioni pecuniarie - espresse in...

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