LEGGE 29 marzo 1985, n. 113 - Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Coming into Force20 Aprile 1985
Enactment Date29 Marzo 1985
Published date05 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/05/085U0113/CONSOLIDATED/20161221
Official Gazette PublicationGU n.82 del 05-04-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Albo professionale

  1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e' articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale e' istituito presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

  2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

  3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.

    L'iscrizione all'albo e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

    1. diploma di centralinista telefonico;

    2. certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

  4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Art 1.

Albo professionale

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151.

  2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

  3. Nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge vengono iscritti i privi della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dal successivo articolo 2.

    L'iscrizione nell'elenco e' subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

    1. diploma di centralinista telefonico;

    2. certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista telefonico.

  4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della vista possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge su presentazione di domanda, ..., alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.

Art 2.

Abilitazione alla funzione di centralinista

  1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale nazionale di cui all'articolo 1 sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

  2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.

  3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

  4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

  5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

  7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

  8. La commissione e' composta da:

    il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;

    un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

    un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;

    un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;

    un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;

    un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

  9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.

  10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.

  11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad

    esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  12. Le domande per l'iscrizione all'albo professionale nazionale e per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

  13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, la quale cessa di esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero presso altra commissione regionale designata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art 2.

Abilitazione alla funzione di centralinista

  1. ... sono considerati abilitati i privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi.

  2. I privi della vista che frequentano corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione professionale, ai fini di cui al comma precedente, a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di cui al successivo settimo comma.

  3. I corsi professionali di cui al comma precedente non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria superiore ovvero abbiano compiuto il 21° anno di eta' e a due anni per coloro che siano in possesso di licenza di scuola media dell'obbligo. Sono ammessi ai corsi anche i non vedenti in possesso di licenza elementare.

  4. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti.

  5. Gli esami di abilitazione di cui al precedente secondo comma si svolgeranno secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  6. Le regioni debbono altresi' svolgere periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia.

  7. Con provvedimento del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e' istituita la commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

  8. La commissione e' composta da:

    il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un funzionario dell'ufficio da lui delegato, che la presiede;

    un membro designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esperto in telefonia;

    un membro designato dal Ministero della pubblica istruzione e scelto tra esperti in scrittura e lettera Braille;

    un funzionario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, esperto in telefonia;

    un funzionario della Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, esperto in telefonia;

    un membro designato dalla regione e scelto tra esperti in scrittura e lettura Braille.

  9. I compiti di segreteria sono esercitati da un impiegato con funzioni direttive o di concetto dell'ufficio regionale del lavoro.

  10. Per ogni componente della commissione e' nominato un supplente.

  11. Le commissioni durano in carica cinque anni ed iniziano ad

    esercitare le proprie funzioni trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  12. Le domande ... per l'esame di abilitazione sono presentate all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

  13. In attesa della costituzione delle commissioni regionali di cui al settimo comma del presente articolo, l'esame di abilitazione viene effettuato presso la commissione di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594...

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