Modalita' di erogazione alle universita' dei cofinaziamenti destinati alla realizzazione di reti di connettivita' senza fili, alle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia e alla procedura di acquisto del personal computer portatile e per l'erogazione del contributo governativo (Progetto ).

Capo I Modalita' di erogazione alle Universita' dei cofinanziamenti
destinati alla realizzazione di reti di connettivita' senza fili

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE

E LE TECNOLOGIE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e in particolare l'articolo 2-bis, il quale, al comma 1, prevede lo stanziamento di appositi fondi per:

  1. il cofinanziamento di progetti per la realizzazione di reti di connettivita' senza fili alle Universita' per l'ammontare di 2,5 milioni di euro;

  2. l'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisto di personal computer da parte degli studenti esenti dalle tasse e dai contributi universitari per l'ammontare di 10 milioni di euro;

    c)la costituzione di un fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui prestiti erogati agli studenti per l'acquisto del personal computer, per l'ammontare di 2,5 milioni di euro e, al comma 2, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, entro il limite delle predette disponibilita' finanziarie, le modalita' di erogazione dei cofinanziamenti alle Universita', di erogazione del contributo per l'acquisto del personal computer, di funzionamento del fondo di garanzia, nonche' di gestione e comunicazione delle iniziative;

    Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione del 7 luglio 2005 che destina 15 milioni di euro al progetto - Un c@ppuccino per un PC - a valere sul competente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per incrementare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte degli studenti universitari;

    Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 22 luglio 2005 registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005, registro n. 11, foglio n. 176, che individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale, da finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti strategici nel settore informatico, l'iniziativa denominata «Un c@ppuccino per un PC» nell'ambito della linea strategica diretta all'alfabetizzazione degli italiani;

    Considerato che per la realizzazione degli obiettivi connessi allo sviluppo ed all'estensione delle nuove tecnologie per favorire una maggiore circolarita' di informazioni, esperienze e cultura sono state gia' avviate e realizzate iniziative dirette all'alfabetizzazione ed all'inclusione di numerose categorie di cittadini;

    Rilevato che a partire dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), sono stati promossi e finanziati progetti per incentivare la diffusione e l'utilizzo di strumenti informatici da parte dei cittadini attraverso l'erogazione di incentivi e condizioni agevolate a determinate categorie di utenti quali giovani, famiglie, docenti, dipendenti pubblici e lavoratori subordinati, per l'acquisto di personal computer e per il rilascio di certificazioni informatiche;

    Constatato che le iniziative adottate hanno trovato un ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari;

    Considerato il positivo riscontro all'iniziativa «PC ai giovani» di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, attuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 19 maggio 2004;

    Considerata l'opportunita' che il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie emani i provvedimenti che consentano il riuso di soluzioni gia' in uso e di proprieta' della pubblica amministrazione;

    Considerato che per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del Fondo di garanzia si rende necessario il ricorso alla procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

    Ravvisata la necessita' di realizzare un piano coordinato e condiviso con le universita' per le attivita' di comunicazione della iniziativa avvalendosi anche del supporto della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) al fine di garantire coerenza ed omogeneita' delle attivita' medesime a livello nazionale;

    Decreta:

    Art. 1.

    Modalita' di presentazione delle domande

    di cofinanziamento da parte delle Universita'

    1. Le universita' statali e non statali legalmente riconosciute possono presentare domanda per ottenere il cofinanziamento da parte dello Stato dei progetti di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, finalizzati alla realizzazione di reti di connettivita' senza fili nelle aree ed edifici universitari, che permettano ai docenti ed agli studenti di accedere gratuitamente a servizi per la didattica avanzata e servizi amministrativi on line.

    2. Le domande di partecipazione al bando di cofinanziamento sono redatte sull'apposito modulo di cui all'allegato A del presente decreto reperibile sul sito Internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca www.istruzione.it, sezione «Un c@ppuccino per un PC». La domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Universita' e' inviata esclusivamente per via telematica a: segreteria. dit@governo.it indicando nell'oggetto - Progetto wireless nelle universita' - entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

      Art. 2.

      Valutazione dei progetti

    3. Per la valutazione dei progetti di massima di cui all'art. 1, presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (in seguito denominato: «Dipartimento»), e' istituita una commissione di valutazione composta da due rappresentanti designati dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, un rappresentante designato dal Ministero per l'istruzione l'universita' e la ricerca, un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante designato dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane.

    4. La partecipazione alla commissione di valutazione e' senza oneri per l'amministrazione e non da' diritto a rimborsi spese o a compensi per i partecipanti.

    5. All'esito della valutazione di merito, la graduatoria predisposta dalla commissione di cui al comma 1, e' approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento, che definisce l'ordine decrescente dei progetti ammissibili fino al limite delle risorse disponibili.

      Art. 3.

      Modalita' di erogazione dei cofinanziamenti

      alle Universita'

    6. I cofinanziamenti concessi alle Universita' sono erogati tramite apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento e ciascuna universita'.

      Art. 4.

      Durata del progetto e spese finanziabili

    7. I lavori cofinanziati ai sensi del presente capo sono completati entro dieci mesi dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 3.

    8. Per eccezionali cause di forza maggiore o per dimostrate difficolta' di ordine tecnico o tecnologico non prevedibili, il Dipartimento puo' autorizzare una sola proroga per non piu' di cinque mesi.

    9. L'importo massimo del cofinanziamento e' pari a 50.000,00 euro.

      Art. 5.

      Controlli

    10. Il Dipartimento svolge attivita' di controllo sull'attuazione dei progetti.

    11. A seguito dei risultati dei controlli di cui al comma 1, in caso di mancata o difforme realizzazione del progetto nel termine di durata progettuale di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con provvedimento del Dipartimento, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' disposta la revoca totale o parziale del cofinanziamento concesso con rimborso delle somme eventualmente anticipate.

      Capo II Modalita' di funzionamento
      del fondo di garanzia

      Art. 6.

      Costituzione e...

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