Disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione. (Provvedimento n. 893.G)

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 giugno 1998.

Disposizioni in materia di classificazione e valutazione del portafoglio titoli delle imprese di assicurazione. (Provvedimento n.

893.G).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, ed in particolare l'art.

6, comma 1, lettera a) che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso; Visto l'art. 15 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997 che disciplina gli attivi patrimoniali ad utilizzo durevole; Considerata la necessita' di fornire istruzioni alle imprese in ordine alla classificazione in contabilita' dei titoli, di debito e di capitale, al fine di assicurare il rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;

Dispone: Art. 1.

Classificazione del portafoglio titoli

1. L'individuazione delle caratteristiche essenziali, in termini qualitativi e quantitativi, dei comparti investimenti ad utilizzo durevole ed investimenti ad utilizzo non durevole, al fine dell'assegnazione dei titoli nei comparti medesimi, da effettuarsi in via preventiva, deve formare oggetto di una specifica "deliberazione quadro" del competente organo amministrativo dell'impresa (consiglio di amministrazione o comitato esecutivo).

2. La deliberazione di cui al comma 1 deve: stabilire le linee guida per operare la classificazione in armonia con il quadro gestionale complessivo dell'impresa ed in particolare con gli impegni assunti, prendendo come riferimento un orizzonte temporale coerente con la pianificazione della...

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