Circolari

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2015
Circolari
I
Circ. (Ag. entr.) 9 ottobre 2015, n. 33/E. Imposta di bollo - au-
tentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita art. 7, comma
L’ACI rappresenta che è in via di def‌inizione un progetto di
dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione
cartacea allegata alle richieste di iscrizione, trascrizione e anno-
tazione di formalità al Pubblico Registro Automobilistico (PRA),
in applicazione delle norme del codice dell’Amministrazione di-
gitale (CAD) di cui al D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82. Il Progetto pre-
vede, in particolare, la possibilità di formare digitalmente anche
il titolo di vendita del veicolo, costituito dalla scrittura privata
con sottoscrizione autenticata.
La digitalizzazione dei documenti consente di rispondere pie-
namente all’obiettivo di un’Amministrazione digitale, al f‌ine di
innovare i processi e migliorare signif‌icativamente la qualità del
servizio reso ai cittadini.
L’ACI rappresenta di procedere già alla riscossione con mo-
dalità virtuale, in virtù di apposite autorizzazioni, dell’imposta
di bollo dovuta sulle note di trascrizione, iscrizioni, rinnovazioni
ed annotazioni da prodursi al PRA e sulle copie, certif‌icati ed
estratti rilasciati.
Diversamente, è ancora riscossa tramite contrassegno, da
applicare sulla documentazione da presentare al PRA, l’imposta
dovuta per l’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita.
Al f‌ine di completare il progetto di digitalizzazione della
documentazione da allegare alle richieste di formalità al PRA,
l’ACI chiede di conoscere se possa essere utilizzata la modalità
di riscossione virtuale di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972,
anche per l’imposta di bollo dovuta sull’autentica delle sottoscri-
zioni dell’atto di vendita.
L’ente istante rappresenta, inoltre, che tali autentiche sono
generalmente effettuate presso gli Sportelli Telematici dell’Au-
tomobilista.
L’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazio-
ni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati, o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, può, infatti, ai
sensi dell’art. 7, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, essere
richiesta anche agli uff‌ici comunali e ai titolari degli Sportelli
Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2, comma 2,
Si rammenta che il richiamato articolo 2 del D.P.R. n. 358 del
2000 stabilisce, al comma 2, che lo Sportello Telematico dell’Au-
tomobilista può essere attivato:
- presso gli uff‌ici provinciali della motorizzazione;
- presso gli uff‌ici provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA;
- presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza
automobilistica.
Qualora questa Agenzia ritenga applicabile la modalità di
riscossione virtuale anche per l’imposta di bollo dovuta per l’au-
tentica delle sottoscrizioni, l’amministrazione istante chiede di
conoscere se a tale pagamento possa provvedere l’ACI, anche per
le autentiche effettuate presso gli STA.
Con riferimento ai quesiti posti si rileva che, come chiari-
to con la circolare 5 dicembre 2001, n. 100, l’art. 15 del D.P.R.
n. 642 del 1972, rinvia ad un provvedimento ora attribuito alla
competenza della scrivente Agenzia, il compito di individuare le
categorie di atti relativamente ai quali è possibile rilasciare l’au-
torizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale.
Fatta tale premessa, in considerazione della rilevanza del
processo di digitalizzazione che sta sviluppando l’Amministra-
zione istante, in applicazione delle norme del Codice dell’Am-
ministrazione digitale (CAD), di cui al D.L.vo n. 82 del 2005, si
ritiene opportuno includere tra le categorie di atti per le quali, ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972, è consentito il rilascio
dell’autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell’imposta
di bollo, anche le autentiche delle sottoscrizioni dell’atto di ven-
dita, formato digitalmente, effettuate, ai sensi dell’art. 7, comma
1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Si precisa che le suddette autentiche rientrano tra le fatti-
specie di cui all’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima,
Per quanto concerne la corretta individuazione del sogget-
to tenuto al pagamento dell’imposta di bollo e, che dunque, può
richiedere l’autorizzazione al pagamento con modalità virtuale,
occorre considerare che gli STA possono svolgere, in base alle
previsioni dettate dal citato D.P.R. n. 358 del 2000, attività che si
distinguono, essenzialmente, in due grandi gruppi:
1. “Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e
della navigazione”, regolate dagli artt. 4, 5 e 6 del citato decreto;
2. “Procedure di competenza del pubblico registro automobi-
listico”, regolate dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto.
Le “operazioni relative alla trascrizione del trasferimento o
degli altri mutamenti” appartengono al secondo gruppo, essendo
indicate dall’art. 7, comma 1, lett. b), tra le “procedure di compe-
tenza del pubblico registro automobilistico” e, dunque, dell’ACI.
Gli STA autorizzati possono, pertanto, svolgere le predette
operazioni - ivi inclusa la relativa autenticazione delle f‌irme (che
viene svolta per i soli atti di alienazione e costituzione di diritti
reali di garanzia da trascrivere nel pubblico registro), nell’eser-
cizio di un’attività di competenza esclusiva di ACI, per la quale
agiscono in sostanza quale longa manus a livello territoriale.
Dall’esame della normativa sopra citata, emerge, infatti, la
volontà del legislatore di aff‌idare agli STA una serie di operazioni
del processo di trascrizione al PRA che, come emerge dall’art. 7,
c. 5 del D.P.R. n. 358 del 2000, sono eseguite unicamente tramite
il sistema informativo dell’ACI che presiede e governa l’intero
processo e sotto il suo costante controllo.
Il citato art. 7, comma 5 stabilisce, infatti, che il sistema
informativo dell’ACI “verif‌icata la completezza dei dati della ri-
chiesta telematica e verif‌icata la congruenza con le informazioni
presenti in archivio, procede all’aggiornamento della banca dati
del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’emissione del cer-
tif‌icato di proprietà presso lo sportello”.
Nell’ambito di tale processo si inserisce anche la predisposi-
zione dell’atto di vendita in formato digitale, che viene predispo-

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