Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@I. Circolare (Min. trasp.) 27 agosto 2003, Prot. n. 3157/RI/ORD/GT. Comunicato concernente la riunione istruttoria autolinee ordinarie e Gran Turismo di competenza statale

Si informa - per opportuna conoscenza degli Uffici e delle Associazioni in indirizzo - che è intenzione di questa Amministrazione indire nel prossimo mese di novembre una riunione istruttoria inerente alle autolinee di competenza statale.

Nel rispetto dei termini e delle procedure previste dal D.P.R. 369/94, verrà prossimamente emanata una circolare contenente l'elenco di tutte le domande di nuova istituzione e di modifiche sostanziali che formeranno oggetto della predetta riunione.

@II. Circolare (Min. trasp.) 20 agosto 2003. MOT3/3021/M330: Recupero di nove punti per la patente di guida, a seguito della frequenza di specifici corsi

A seguito dell'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge 30 giugno 2003, n. 151, sono state diffuse alcune interpretazioni, a mezzo organi di stampa, secondo le quali talune categorie di conducenti, seppure professionali, sarebbero penalizzate per quanto attiene la possibilità di recuperare 9 punti a seguito della frequenza di specifici corsi.

In particolare, la locuzione «unitamente» aggiunta in sede di conversione all'art. 7, lettera c), del decreto legge citato darebbe luogo, per taluni, ad un'interpretazione in base alla quale il recupero dei nove punti è possibile solo quando concorrono congiuntamente le due condizioni del possesso della patente e del possesso del certificato di abilitazione professionale. Al riguardo è opportuno evidenziare che una interpretazione siffatta, oltre a risultare restrittiva, appare anche incoerente, in quanto creerebbe, all'interno della categoria dei conducenti professionali, discriminazioni assolutamente ingiustificate ed in controtendenza con lo spirito della norma che ha evidentemente voluto porre una particolare attenzione a tutti coloro che, a qualunque titolo, esercitano un'attività professionale attraverso l'uso di veicoli a motore.

A parere dello scrivente Dipartimento, quindi, la locuzione «unitamente» non va interpretata nel senso sopradescritto, ma si riferisce esclusivamente alla contemporaneità del possesso del CAP di tipo KB e della patente B che, solo se congiunti, consentono una guida professionale, mentre non va riferita ai titolari di patenti di categoria C, C+E, D e D+E che consentono una guida professionale anche se non collegate con il relativo certificato di abilitazione professionale.

In conclusione, quindi, la possibilità di recupero dei nove punti è consentita ai titolari di patente C, C+E, D, D+E anche se gli stessi non siano titolari del relativo certificato di abilitazione professionale.

@III. Circolare (Min. trasp.) 19 agosto 2003, Prot. n. 3199/M361. Immatricolazione di veicoli di fine serie a norma del comma 2, lettera b), dell'art. 8, D.M. 8 maggio 1995 e successive integrazioni; prima immatricolazione, a far data dal 10 agosto 2003, dei veicoli non conformi alla direttiva n. 2000/40/CE (dispositivi di protezione antincastro anteriori)

Dal 10 agosto 2003, data di entrata in vigore della direttiva citata in oggetto, decorre l'obbligo per la prima immatricolazione di talune categorie di veicoli, di rispondenza alla direttiva medesima.

Ciò premesso, e sulla base di quanto di seguito riportato, si consente l'immatricolazione in deroga dei veicoli omologati non conformi alla direttiva sopra indicata secondo la procedura di «fine serie» adottando il criterio previsto nell'allegato XII alla Direttiva 2001/116/CE parte B, punto 2.

La deroga è operante per un periodo massimo, a decorrere dal 10 agosto 2003, di dodici mesi per i veicoli completi e di diciotto mesi per i veicoli da allestire.

Si precisa, inoltre, che le deroghe ottenute dall'autotelaio sono operanti per il veicolo completato in unico esemplare, purché l'autotelaio non abbia subito trasformazioni tali da configurare un nuovo tipo di veicolo ai fini delle direttive in questione.

In merito a quanto sopra, questa Sede si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli.

Si allega inoltre un elenco con l'indicazione delle Case costruttrici che hanno presentato, a questo Ufficio, le domande di deroga di cui sopra.

(Si omette l'allegato)

@IV. Circolare (Min. trasp.) 19 agosto 2003, Prot. n. 3200/M361. Circolare prot. n. 2281/M361 del 23 giugno 2003. Immatricolazione/immissione in circolazione di veicoli a due e tre ruote di «fine serie», a norma dell'articolo 16 della Direttiva 2002/24/CE. Aggiornamento del prospetto relativo alle case costruttrici che hanno richiesto ed ottenuto la deroga

Successivamente all'emanazione della circolare prot. 2281/M361 del 23 giugno 2003 sono pervenute a questa Sede ulteriori domande di deroga.

Nell'accogliere le relative istanze si è provveduto ad aggiornare il prospetto indicato in oggetto, che si trasmette in sostituzione di quello già inviato in allegato alla circolare citata.

(Si omette l'allegato)

@V. Circolare (Min. int.) 12 agosto 2003, n. 300/A/1/44249/101/3/3/8. Modifiche al codice della strada. Approvazione della legge di conversione del decreto legge n. 151/2003. Prime disposizioni operative

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 di oggi, è stata pubblicata la legge 1 agosto 2003 n. 214 con la quale è stato convertito il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151 che reca modifiche al codice della strada, della quale si allega il testo per immediata consultazione (all. 1).

La legge, che entrerà in vigore domani, introdurrà significative novità rispetto al testo del decreto legge, su numerosi ambiti d'interesse degli organi di polizia stradale.

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Con la presente circolare, nell'illustrare, attraverso la nota allegata (all. 2), le principali novità, si forniscono le prime indicazioni operative sulle tematiche di più immediato impatto per gli organi di polizia stradale, riservandosi di fornire, sulle restanti problematiche, ulteriori direttive.

  1. PATENTE A PUNTI

    La legge di conversione ha introdotto rilevanti modifiche alle procedure di applicazione della patente a punti contenuta nell'art. 126-bis c.d.s. Allo scopo di fornire più dettagliate disposizioni operative sull'argomento, in data odierna, con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1, sono state impartite le indicazioni necessarie a garantire il funzionamento del meccanismo della decurtazione dei punti, sulla quale si richiama l'attenzione per il corretto adempimento.

  2. ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE (modifica dell'art. 12 c.d.s.)

    Secondo la nuova disposizione dell'art. 12 comma 3 bis, le persone abilitate dal Ministero dell'interno ad effettuare le scorte tecniche a trasporti eccezionali possono svolgere compiti di polizia stradale di scorta e di regolazione del traffico.

    La modifica consente a questi soggetti, che non potevano svolgere funzioni di regolazione del traffico e, quindi, non potevano scortare convogli eccezionali di notevoli dimensioni, di esercitare funzioni che in precedenza erano attribuite, in via esclusiva, agli organi di polizia stradale. Al riguardo si fa riserva di fornire indicazioni applicative e procedurali con successiva circolare.

  3. SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEQUESTRO DEL VEICOLO PER MANCANZA DI ASSICURAZIONE (modifica all'art. 193 c.d.s.)

    Con la modifica dell'art. 193 c.d.s., si è previsto che l'organo di polizia stradale che accerta la violazione relativa alla mancata copertura assicurativa del veicolo ordina che la circolazione sulla strada del veicolo stesso sia fatta immediatamente cessare e che questo sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

    La modifica lascia intendere che, in deroga a quanto previsto dall'art. 213 c.d.s. per gli altri casi in cui si applica la misura, il veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 c.d.s., possa essere affidato in custodia al proprietario o ad altro soggetto che esercita sullo stesso veicolo un diritto reale. Sull'argomento, si ritiene che, nell'individuazione del soggetto a cui consegnare il veicolo in custodia e del luogo in cui il veicolo deve essere conservato, non possa prescindersi dalla valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'esercizio della custodia amministrativa di veicoli come sarà meglio precisato nel successivo punto 4.

    La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

    L'attivazione della procedura è realizzata direttamente presso l'organo accertatore che deve dare il suo consenso per la rottamazione al proprietario dopo aver verificato che nulla osta all'operazione di demolizione, che il proprietario ha versato la prescritta cauzione e che il veicolo può essere trasportato presso il centro di raccolta in condizioni di sicurezza, cioè dopo l'attivazione di una polizza assicurativa provvisoria e attraverso il trasporto su un altro veicolo idoneo. In tali casi, l'organo di polizia stradale restituisce i documenti ritirati al momento dell'accertamento dell'illecito, autorizzando con atto scritto il proprietario, a far circolare il veicolo, con tempi, con modalità e su un percorso prestabilito. La violazione delle prescrizioni così impartite, salvo la responsabilità penale per violazione degli obblighi di custodia, fa insorgere in capo alla persona che conduce il veicolo, l'illecito previsto dall'art. 213 c.d.s.

    La somma versata a titolo di cauzione dovrà essere incamerata dall'organo accertatore e depositata presso il propri uffici, assolvendo a tutte le vigenti procedure amministrative contabili, per essere restituita all'avente diritto, decurtata della somma necessaria alla copertura della sanzione amministrativa ridotta e delle eventuali spese...

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