Circolari

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@I. Circolare (Min. trasp.) 30 dicembre 2003, Prot. n. 5013/M360. Carte di circolazione prive di «velina».

In attesa che sia resa definitivamente obbligatoria la procedura «S.T.A. cooperante» anche per le operazioni di prima immatricolazione, si comunica che, nel caso in cui per dette operazioni vengano utilizzati modelli di carte di circolazione privi di «velina», gli interessati potranno presentare ai competenti uffici del P.R.A., ai fini dell'iscrizione della proprietà, una fotocopia semplice della carta di circolazione rilasciata in sede di immatricolazione.

@II. Circolare (Min. trasp.) 26 novembre 2003, Prot. n. 4437/M360. Art. 18, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

La presente circolare sostituisce interamente la circolare prot. n. 1971/M360 del 14 luglio 2003, che deve pertanto ritenersi abrogata.

Le modifiche apportate sono state evidenziate in «corsivo». Pervengono a questo Dipartimento richieste di chiarimenti in ordine alla portata applicativa dell'art. 18, comma 1, della legge 27 dicembre 2003, n. 289, il quale prevede che: «Per i veicoli storici e d'epoca, nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento... (omissis)... La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo».

Al riguardo, poiché la terminologia utilizzata dal legislatore non appare perfettamente in linea con la definizione che l'art. 60 c.s. fornisce in tema di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, appare anzitutto opportuno chiarire quale sia l'ambito oggettivo di applicabilità della norma finanziaria.

L'art. 60, comma 2, c.s., infatti, riconduce alla categoria dei veicoli d'epoca «i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati... (omissis)... e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione»; tant'è che il successivo comma 3, lett. a) ne consente la circolazione esclusivamente in occasione di apposite manifestazioni o raduni, previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio della motorizzazione.

Viceversa, ai sensi dell'art. 60, comma 4, c.s., come sostituito dall'art. 1, comma 2 quater, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (nel testo modificato dalla legge di conversione 1º agosto 2003, n. 214) rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

Al riguardo, occorre sottolineare che, sebbene la riformata norma codicistica non preveda più espressamente che i predetti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A., per poter circolare debbano essere reimmatricolati ed iscritti nei registri del P.R.A., tale prescrizione deve ritenersi comunque applicabile alla luce delle disposizioni generali dettate dall'art. 93 c.s.

Appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione della previsione contenuta nella norma finanziaria in esame debba essere necessariamente riferito ai soli veicoli di interesse storico e collezionistico.

Inoltre, tenuto conto che la finalità perseguita è quella di consentire la reiscrizione dei veicoli in parola nel pubblico registro automobilistico, previo pagamento delle tasse automobilistiche arretrate maggiorate del 50%, il legislatore lascia chiaramente intendere che si tratta di veicoli radiati d'ufficio.

La medesima norma finanziaria prevede inoltre che, effettuata la reiscrizione nel pubblico registro automobilistico, possano essere mantenute le targhe e i documenti originali del veicolo.

In sostanza, quindi, viene esclusa la necessità che il veicolo, reiscritto nel pubblico registro automobilistico, debba essere sottoposto a reimmatricolazione laddove sussistano le targhe e i documenti di circolazione originari.

Ciò posto, tenuto conto che il veicolo può essere o meno presente nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, che successivamente alla radiazione d'ufficio il veicolo stesso può essere rimasto in disponibilità del medesimo proprietario ovvero può essere stato trasferito a terzi e che l'interessato può o meno essere in possesso delle targhe e dei documenti di circolazione originari, nelle tabelle allegate alla presente circolare è contenuta una ricognizione dettagliata delle procedure da applicare ai possibili casi concreti che si prevede possano relizzarsi.

(Si omette l'allegato).

@III. Circolare (Min. trasp.) 21 novembre 2003, n. 19. Procedure per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli omologati, ai sensi del decreto ministeriale del 10 luglio 2003, n. 238, destinati al trasporto di persone.

Il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, agli articoli 55 e 75 contiene disposizioni in merito ai filoveicoli.

In particolare:

- l'art. 55 definisce i filoveicoli quali «veicoli a motore elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea di contratto per l'alimentazione; sono consentite la installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una sorgente ausiliaria di energia elettrica»;

- l'art. 75 dispone che i filoveicoli, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del vigente codice, mediante visita e prova da parte dei competenti uffici della ex Direzione generale della Motorizzazione civile, ora Ministero infrastrutture e trasporti, da eseguirsi con modalità stabilite con decreto ministeriale.

In attuazione di quest'ultima norma nonché in considerazione della necessità di armonizzare le vigenti procedure di applicazione con il quadro normativo comunitario e di razionalizzare le stesse nell'ambito del processo di adeguamento e di unificazione delle norme tecniche in atto presso questo Ministero, è stato emanato il decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 competente «disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei filoveicoli per il trasporto di persone».

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A seguito dell'emanazione del provvedimento di cui sopra si è proceduto ad adeguare le procedure afferenti l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, sotto il profilo dell'immissione in servizio e dei controlli periodici dei filoveicoli.

Si ricorda che il codice della strada non assoggetta i filoveicoli ad immatricolazione e che pertanto restano in vigore le attuali disposizioni in materia di targa filoviaria e di libretto delle visite e prove.

Al fine di assicurare l'adozione di procedure uniformi di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione dei filoveicoli, appare indispensabile tenere conto delle indicazioni contenute nella presente circolare.

1) Ambito di applicazione.

La presente circolare riguarda le procedure da seguire per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (immissione in servizio e controllo periodico) dei filoveicoli omologati ai sensi del decreto ministeriale n. 238 del 10 luglio 2003 destinati al trasporto di persone, fatte salve le disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.

In via preliminare occorre precisare che, ai fini di quanto contenuto nella presente circolare, per marcia del filoveicolo si intende il funzionamento dello stesso con alimentazione da linea elettrica, laddove per marcia autonoma del filoveicolo, si intende il funzionamento dello stesso senza alimentazione da linea elettrica.

Le disposizioni che seguono riguardano anche i veicoli a trazione elettrica aventi un sistema della captazione della corrente non da linea aerea, da considerarsi assimilati ai filoveicoli.

2) Immissione in servizio.

L'Azienda esercente il servizio filoviario, per il tramite della regione o ente dalla stessa delegato, nella cui giurisdizione ricade il sistema di trasporto, presenta all'U.S.T.I.F. competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, richiesta - con allegata la documentazione di seguito specificata - di autorizzazione all'effettuazione delle verifiche e prove funzionali per l'immissione in servizio di filoveicolo.

Il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'uopo interessato dall'U.S.T.I.F., qualora la documentazione sia completa, nomina una commissione, così come di seguito composta, per le anzidette verifiche e prove:

- un ingegnere del competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il direttore dell'U.S.T.I.F., competente per territorio o un ingegnere da lui delegato;

- il direttore d'esercizio dell'Azienda esercente il servizio filoviario o un ingegnere da lui delegato.

All'espletamento delle verifiche e prove funzionali partecipa, agli effetti della regolarità dell'esercizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, un rappresentante della regione o dell'ente locale dalla stessa delegato.

La commissione nell'espletamento delle verifiche e prove funzionali può inviare un rappresentante della società fornitrice del filobus.

Nel caso di immissione in servizio dei successivi esemplari di una serie o gruppo di filoveicoli, il competente Ufficio della sede centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può delegare a rappresentarlo l'U.S.T.I.F. competente per territorio.

Per l'immissione in servizio devono essere eseguite, dalla suddetta commissione, le verifiche e prove previste al successivo paragrafo della presente circolare e...

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