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@I. Circolare (Min. trasp.) 20 novembre 2006, Prot. n. 536932. Accordo ADR «Trasporto di merci pericolose». Adozione dell'Accordo Multilaterale M180.

Si informano codesti Uffici che l'Italia ha sottoscritto l'Accordo Multilaterale M180.

L'Accordo suddetto, di cui si allega copia, prevede una deroga per il trasporto su strada di merci pericolose.

La deroga introdotta dall'M180 consente la consegna, fino all'utilizzatore finale, di recipienti a pressione di importazione dagli Stati Uniti d'America, approvati dall'Ente americano DOT, in deroga alle disposizioni ADR relative alla loro «approvazione», «ispezione iniziale», «ispezione periodica» e «marcatura».

Stante una situazione in cui per tale tipologia di trasporto i Codici internazionali validi per le modalità di trasporto marittima (IMDG Code) e aerea (ICAO Technical Instructions) hanno prevalenza sulle disposizioni valide per le modalità stradali e ferroviarie in trasporti multimodali, la finalità di questo accordo M180 è quella di uniformare le disposizioni del RID/ADR agli altri due riferimenti normativi e facilitare di conseguenza l'intermodalità.

È opportuno segnalare a codesti Uffici che i trasporti che verranno effettuati in applicazione dell'Accordo Multilaterale M 180, dovranno essere corredati del documento di trasporto, contenente, come specificato al punto 5 dell'Accordo, la specifica dizione, rispettivamente:

Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M 180 ed inoltre una copia del corrispondente Accordo dovrà essere disponibile a bordo del veicolo.

La validità dell'Accordo Multilaterale M 180 è prevista fino al 1º giugno 2011; ovviamente la validità è limitata ai territori dei Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo stesso.

Allegato alla circolare 20 novembre 2006 prot. n. 536932

Accordo Multilaterale M 180 ai sensi dell'articolo 1.5.1.1 dell'ADR riguardante il trasporto di vari gas di Categoria 2 in bombole approvate dal DOT con riferimento all'art. 1.1.4.2

In deroga a quanto disposto dagli articoli 6.2.1.4 (approvazione dei recipienti), 6.2.1.5 (ispezione iniziale), 6.2.1.6 (ispezione periodica) e 6.2.1.7 (marcatura dei recipienti) dell'ADR, i gas e i liquidi elencati nelle tabelle di cui all'articolo 4.1.4.1 (P200) possono essere trasportati dal luogo di immagazzinamento temporaneo agli utenti finali in recipienti pressurizzati importati nel rispetto dell'articolo 1.1.4.2 e approvati dal DOT, alle seguenti condizioni:

1) Se importati da una parte non contraente dell'ADR, la conformità dei recipienti pressurizzati rispetto al presente accordo dovrà essere verificata da una persona competente. Tale verifica sarà documentata mediante data, identificativo del recipiente pressurizzato, oltre che norme e firma della persona competente. I registri dei recipienti pressurizzati importati saranno tenuti per cinque anni ai fini di eventuali verifiche da parte delle autorità responsabili.

2) I recipienti pressurizzati dovranno essere marcati ed etichettati conformemente all'articolo 5.2.1 dell'ADR.

3) Tutti i requisiti dell'ADR in materia di grado di riempimento e periodicità delle prove dovranno essere rispettati.

4) Una volta vuoti, i recipienti pressurizzati non potranno essere nuovamente riempiti e dovranno essere riesportati al paese di origine.

5) Lo speditore per quanto riguarda il viaggio ADR, dovrà inserire la seguente dicitura nel documento di trasporto:

Trasporto concordato ai sensi dell'accordo multilaterale M 180

.

Una copia del presente accordo dovrà viaggiare nell'unità di trasporto.

Il presente accordo multilaterale entrerà in vigore dalla data in cui è stato firmato da una delle Parti Contraenti. L'accordo si applica al trasporto tra le parti che hanno firmato l'ADR e il presente accordo, nei loro territori fino al 1º giugno 2011, a condizione che esso non sia stato revocato da almeno una delle Parti Contraenti, nel qual caso è applicabile solamente al trasporto tra le Parti Contraenti dell'ADR che abbiano firmato il presente accordo ma non lo abbiano revocato, nel loro territorio, fino a quella data.

@II. Circolare (Min. trasp.) 20 novembre 2006, Prot. n. 9207. Diritti e compensi per prestazioni e servizi inerenti le patenti nautiche del diporto.

L'art. 63 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto, ha introdotto le nuove tariffe per prestazioni e servizi in materia di navigazione da diporto in sostituzione della «Tabella dei tributi per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di navigazione da diporto» allegata alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e delle tariffe previste dalla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Alcuni uffici periferici dei S.I.I.T. hanno evidenziato la mancanza in detta tabella di un tariffario per le operazioni di convalida, di aggiornamento e rinnovo delle patenti nautiche precedentemente previsto dal punto 13) della tabella 3 allegata alla legge 870/86, ora non più applicabile nei punti da 8) a 14) alle prestazioni e servizi inerenti la nautica da diporto (art. 63, comma 3, D.L.vo 171/05).

Ciò ha comportato il verificarsi di situazioni di disparità per l'utenza a causa della difformità degli importi richiesti dai diversi uffici periferici per lo svolgimento delle citate operazioni.

Al fine di risolvere tali problematiche e di assicurare la massima omogeneità e trasparenza nei procedimenti in materia di tributi dovuti per la nautica da diporto, la scrivente ha redatto un prospetto riepilogativo (Allegato) illustrante gli importi dovuti per le prestazioni e i servizi inerenti le operazioni di convalida...

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