Circolari

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine969-982

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@I. Circ. (Min. trasp.) 20 settembre 2010, Prot. n. 2746/ATm 681. operatività dei Comitati provinciali per l’Albo degli autotrasportatori. prime disposizioni applicative del D.p.R. 134/2010

Come è noto, con la promulgazione del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2010, contente il regolamento contabile del Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, è giunto a conclusione l’articolato processo di riordino dello stesso Organismo, avviato con l’emanazione del D.L.vo 21 novembre 2005, n. 284.

Infatti, il predetto D.L.vo 284/2005, nel dettare norme relative alle attribuzioni, alla composizione e all’organizzazione del Comitato Centrale, ha demandato a due successivi decreto del Presidente della Repubblica la regolamentazione concernente, rispettivamente, il suo funzionamento e la nuova disciplina contabile.

Il citato D.L.vo 284/2005 ha, peraltro, espressamente abrogato talune disposizioni legislative, condizionandone, però, la decorrenza, alla data di entrata in vigore dei predetti due regolamenti attuativi.

In particolare, tra le norme abrogate, risultavano essere ricomprese alcune disposizioni della legge 6 giugno 1974, n. 298 che contemplano la costituzione, la composizione, le attribuzioni e la durata dei Comitati Provinciali per l’Albo; in buona sostanza tutta la normativa legittimamente l’esistenza di tali Organismi.

Come dinanzi evidenziato, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2010 del D.P.R. 9 luglio 2009,n. 123, contenente il regolamento di riorganizzazione e funzionamento del Comitato Centrale - gli effetti abrogativi delle disposizioni relative alla vigenza dei Comitati Provinciali per l’Albo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Comitato Centrale, sentita la Direzione Generale Trasporto Stradale e Intermodalità, ritiene necessario dettare le seguenti prime disposizioni applicative.

I Presidenti dei Comitati Provinciali provvederanno alla prosecuzione ed al compimento delle attività contabili già iniziate ed in corso, nonché di tutte quelle necessarie per la chiusura delle stesse.

In particolare, si dovrà provvedere alla elaborazione del rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2010, redatto, come per gli anni pregressi, con allegata la relazione illustrata dell’attività svolta ed in corso. Il rendiconto così redatto e sottoscritto dal Presidente del soppresso Comitato Provinciale, dovrà essere trasmesso, entro la data dell’8 ottobre p.v., al Comitato Centrale, al fine di consentirne la sua approvazione e la conseguente trasmissione dei fondi necessari alla copertura delle spese sostenute per l’attività svolta.

Con l’occasione si comunica che, a seguito della recente rassegnazione delle entrate sul capitolo 1294, sono stati trasferiti con ordini di accreditamento i fondi necessari alla copertura delle spese 2009 a favore dei funzionari delegai alla spesa dei Comitati che hanno provveduto alla trasmissione del relativo rendiconto, ai sensi di quanto a suo tempo deliberato dal Comitato Centrale, nella seduta del 25 marzo 2010.

Tali fondi saranno utilizzati per l’adempimento delle obbligazioni assunte nell’esercizio 2009 e, ove necessario, in quelli pregressi, dal funzionario delegato o dal suo sostituto, il quale provvederà anche agli adempimenti conseguenti (ad es. rilascio certificazioni, dichiarazioni fiscali etc.).

I Presidenti dei Comitati Provinciali che non abbiano provveduto ad inviare il rendiconto 2009 e, laddove necessario, quelli relativi ad esercizi pregressi, sono invitati a trasmettere tale documentazione, entro la predetta data dell’8 ottobre p.v.; al fine di consentire al Comitato Centrale la trasmissione dei relativi fondi, necessari alla chiusura dell’attività.

A tale ultimo riguardo si precisa che la documentazione, qualora approvata dal competente Comitato Provinciale nel periodo di vigenza dello stesso (entro il 4 settembre 2010), dovrà essere corredata dal relativo verbale di approvazione. In caso contrario detta documentazione dovrà essere redatta e sottoscritta dal Presidente del soppresso Comitato Provinciale, o dal suo sostituto.

Giova, infine, rammentare che, per effetto della soppressione dei Comitati Provinciali, a far data dal 4 settembre u.s. non possono essere formulate richieste di assestamento per le spese 2010, né presentati preventivi di spesa per l’anno 2011.

Alla luce delle richiamate disposizioni abrogative, si invitano le Regioni Valle d’Aosta e Sicilia a voler adottare a rendere note le modalità operative volte a garantire il mantenimento delle funzioni relative alla tenuta degli Albi Provinciali - devolute a tali Regioni - stante il non avvenuto trasferimento alle singole Province delle predette attribuzioni.

Ulteriori disposizioni applicative, verranno indicate con successiva nota.

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@II. Circ. (Min. trasp.) 15 settembre 2010, prot. n. 300/A/10/108/13/1. Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”. Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2010, n. 127, recante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti”. modifiche del Codice della strada e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. prime disposizioni operative in materia di autotrasporto di merci

Si fa seguito alla circolare 30 luglio 2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 e alla circolare 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9. In attesa di una più completa direttiva in tema di controllo dell’autotrasporto di merci e di persone, che è in fase di predisposizione congiunta con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e limitatamente ai profili di specifico interesse per l’attività degli organi di Polizia stradale, con la presente circolare e con le schede esplicative accluse (Allegato 1) si forniscono le prime disposizioni operative relative alle norme della legge n. 120/2010 concernenti l’attività di autotrasporto di cose in conto terzi che hanno modificato la legge 6 giugno 1974, n. 298 ed il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

  1. Pagamento in misura ridotta per le violazioni in materia di abusivismo nel trasporto merci

    Per effetto della sostituzione integrale del comma 4 dell’art. 60 della legge n. 298/1974, dallo scorso 13 agosto è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall’art. 26 (trasporto di cose in conto terzi senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori) e dall’art. 46 della stessa legge (trasporto internazionale abusivo, trasporto nazionale in conto proprio senza licenza ovvero violandone le prescrizioni e trasporto nazionale per conto di terzi con veicolo non adibito a tale uso o violando le prescrizioni e i limiti indicati nella carta di circolazione, fattispecie espressamente richiamate dall’art. 88, 3° comma del C.d.S.).

    Le violazioni sanzionate dai citati artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974, perciò, potranno essere estinte, entro 60 giorni, con il pagamento di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale), attraverso l’utilizzo del modello F23 e con le modalità già previste in precedenza per la corrispondente operazione disposta dal Prefetto con ordinanza-ingiunzione.

  2. Interventi in materia di abusivismo nel settore dell’autotrasporto di merci commesso da veicoli stranieri

    Allo scopo di dare maggiore efficacia alle azioni di contrasto dell’abusivismo nel settore dell’autotrasporto di merci, l’art. 52 della legge n. 120/2010, modificando l’art. 60 della legge n. 298/1974, ha stabilito che le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 della stessa legge n. 298/1974, commesse con un veicolo immatricolato all’estero, che sta effettuando attività di autotrasporto internazionale ovvero operazioni di cabotaggio in Italia, sono sottoposte alle disposizioni dell’art. 207 C.d.S.

    Le sanzioni sopraindicate, sulla base delle disposizioni dell’art. 44 della legge n. 298/1974, sono applicate a chiunque effettua l’attività abusiva di autotrasporto con un veicolo immatricolato all’estero e, quindi, anche nei confronti del conducente del veicolo stesso.

    Per effetto dell’applicazione dell’art. 207 C.d.S., l’operatore di Polizia deve chiedere al trasgressore, che non provvede al pagamento in misura ridotta, se intende versare una cauzione e, qualora non si avvalga neanche di detta facoltà, deve disporre il fermo amministrativo del veicolo, secondo la procedura dell’art. 214 C.d.S, in quanto applicabile.

    La somma riscossa a titolo di cauzione, pari alla metà del massimo edittale previsto per la violazione dell’artt. 26 o 46 della legge n. 298/1974, quando il veicolo è immatricolato in un Paese extracomunitario, pari, invece, al pagamento in misura ridotta, quando il veicolo è immatricolato in un Paese dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, sarà trattenuta presso l’ufficio dell’organo accertatore per essere versata, attraverso il modello F23, in caso di mancato pagamento dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, emessa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981.

    Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, in attesa del pagamento in misura ridotta, secondo la nuova formulazione dell’art. 207, comma 3, C.d.S. (modificato dalla L. n. 120/2010), non può essere affidato in custodia al trasgressore o ad altro obbligato in solido, ma deve essere necessariamente consegnato ad un custode-acquirente di cui all’art. 214-bis C.d.S. o, in mancanza, ad altro soggetto autorizzato di cui al D.P.R. n. 571/1982 ed ivi restare in attesa del pagamento della sanzione o della cauzione o, in mancanza, per massimo 60 giorni.

    Giova ricordare che dalla violazione degli artt. 26 e 46 della legge n. 298/1974 discende anche l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi...

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