LEGGE 4 agosto 2010, n. 127 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo. (10G0151)

Coming into Force12 Agosto 2010
Published date11 Agosto 2010
Enactment Date04 Agosto 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/08/11/010G0151/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.186 del 11-08-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarita' del servizio pubblico di trasporto marittimo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2010, N. 103

All'articolo 1:

al comma 1, alla lettera c), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente al fine di evitare che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione, con particolare riferimento alla necessita' di garantire la continuita' territoriale con le isole, nonche' per fronteggiare i fabbisogni di liquidita' derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalita'».

Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis.- (Misure urgenti in materia di trasporto stradale e aereo). - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

    "4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarita' del mercato dell' autotrasporto di merci per conto di terzi, nel contratto di trasporto, stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi minimi sono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono altresi' prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantita' garantite, per i quali e' possibile derogare alle disposizioni di cui al presente comma nonche' alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.

    4-bis. Qualora gli accordi volontari previsti al comma 4 non siano stipulati entro il termine di nove mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, determina i costi minimi, secondo quanto previsto al comma 4. Decorso il termine di cui al primo periodo, qualora entro ulteriori trenta giorni l'Osservatorio non abbia provveduto ad adottare le determinazioni dei costi minimi, si applicano anche ai contratti di trasporto stipulati in forma scritta le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, ai soli fini della determinazione del corrispettivo.

    4-ter. Qualora dalla fattura risulti indicato un corrispettivo di importo inferiore a quanto previsto nel comma 4 o, in alternativa, nel comma 4-bis, l'azione del vettore nei confronti del mittente per il pagamento della differenza si prescrive entro il termine di un anno, decorrente dal giorno del completamento della prestazione di trasporto, salvo diverse pattuizioni fondate su accordi volontari conclusi ai sensi del comma 4.

    4-quater. In deroga a quanto previsto nei commi 4 e 4-bis, l'importo del corrispettivo a favore del vettore per le prestazioni di trasporto svolte in esecuzione di un contratto stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e' rimesso all'autonomia negoziale delle parti, ove le suddette prestazioni siano effettuate entro il limite di cento chilometri giornalieri, fatte salve diverse pattuizioni fondate su accordi volontari di settore, conclusi...

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