LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145)

Coming into Force13 Agosto 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/07/29/010G0145/CONSOLIDATED/20200914
Published date29 Luglio 2010
Enactment Date29 Luglio 2010
Official Gazette PublicationGU n.175 del 29-07-2010 - Suppl. Ordinario n. 171
CAPO I MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N 285

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entita' tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa revisione)

  1. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla seguente:

    e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio

    .

  2. Al comma 1, alinea, dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri veicoli» sono soppresse.

  3. Dopo il comma 3 dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:

    3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI

    .

  4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i decreti di cui all'articolo 237 del regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza.

  5. Al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti».

  6. Al comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo periodo, la parola: «Chiunque» e' sostituita dalle seguenti: «Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176, comma 18, chiunque»;

    2. al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a: «revisione» sono soppresse;

    3. il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo».

Art 2.

(Modifiche agli articoli 7 e 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati e di massa dei veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida)

  1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e' inserito il seguente:

    13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

    .

  2. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    7-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi' le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall'applicazione del presente comma. In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo' superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita'

    .

  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di competizioni sportive su strada)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 78

.

Art 4.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita')

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il secondo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti dal regolamento»;

  2. il terzo periodo del comma 9 e' sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa

    a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento»;

  3. al...

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