CIRCOLARE 23 febbraio 2016, n. 16076 - Modificazioni e integrazioni alla circolare 24 novembre 2015, n. 90178, recante «Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca istituita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012». (16A01604)

Alle imprese interessate Ai Comuni della zona franca della regione Emilia-Romagna Alla Regione Emilia-Romagna Alle Camere di commercio interessate Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo interessati All'Agenzia delle entrate Con circolare n. 90178 del 24 novembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito le modalita' e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca urbana istituita, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori dell'Emilia colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Al fine di chiarire alcuni aspetti disciplinati dalla predetta circolare, con particolare riferimento alle modalita' di recupero delle imposte oggetto di esenzione eventualmente versate in eccedenza dalle imprese beneficiarie in relazione ai periodi di imposta oggetto di agevolazione (2015 e 2016), nonche' di prevedere semplificazioni per la determinazione del reddito esente, con la presente circolare sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni alla richiamata circolare n. 90178 del 2015: 1) al paragrafo 4, lettera a), il quarto capoverso e' sostituito dal seguente: «Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2015, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.»;

2) al paragrafo 4, lettera a), quinto capoverso, le parole: «Per l'esenzione dalle imposte sui redditi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili»;

3) l'ultimo capoverso del paragrafo 4) e' sostituito dal seguente: «N.B. Come piu' ampiamente specificato nei successivi paragrafi 8 e 11, tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali e' prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione del Ministero. Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche...

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