CIRCOLARE 14 febbraio 2019, n. 3 - Chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). (19A01904)

Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano loro sedi Alle province Alle citta' metropolitane Ai comuni Agli organi di revisione economi- co-finanziaria e, p.c. Alla Corte dei Conti Segretariato generale Sezione delle autonomie Roma Alla Presidenza del Consiglio dei ministri Segretariato generale Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport Dipartimento della Protezio- ne civile Roma Al Ministero della giustizia Dipartimento dell'organizza- zione giudiziaria, del perso- nale e dei servizi Roma Al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari in- terni e territoriali Roma Al Gabinetto del Ministro sede All'Ufficio coordinamento legisla- tivo sede All'Ufficio legislativo-economia sede All'Ufficio legislativo-finanze sede All'ISTAT via Cesare Balbo, n. 16 Roma All'A.N.C.I. via dei Prefetti, n. 46 Roma All'U.P.I. piazza Cardelli, n. 4 Roma Al CINSEDO via Parigi, n. 11 Roma Alle Ragionerie territoriali dello Stato loro sedi Premessa. La presente circolare fornisce chiarimenti in merito alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019. In particolare, l'art. 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili). Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Resta fermo che qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa di detti enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. Cio' premesso, nel sottolineare che, ai sensi dell'art. 1, comma 824, della legge n. 145 del 2018, le regioni a statuto ordinario applicheranno le nuove disposizioni (commi da 819 a 823) a decorrere dall'anno 2021 e che, conseguentemente, per gli anni 2019 e 2020, continuano ad applicare la normativa di cui all'art. 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);

il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarieta' e dei loro effetti, anche pregressi, nonche' dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilita' speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. Si tratta, in particolare, dei commi da 485 a 493 (assegnazioni di spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali) e dei commi 502 e da 505 a 509 (spazi finanziari assegnati alle province di Trento e Bolzano per effettuare investimenti mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016. E' prevista, altresi', l'abrogazione dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, volto ad attribuire spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale agli enti colpiti dal terremoto del 2016 e del 2017 per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e del debito, a condizione che siano finalizzati ad investimenti per la ricostruzione. Cessano, inoltre, a decorrere dagli anni 2019 e successivi, gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilita' del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono piu' tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresi', che vengono meno le disposizioni e gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. Di conseguenza, con particolare riferimento al ricorso all'indebitamento, si precisa che gli enti territoriali possono effettuare operazioni di indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento, contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 243 del 2012). Con riferimento al pareggio di bilancio per l'anno 2018, la richiamata legge n. 145 del 2018, prevede: la conferma, per i soli enti locali, degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del saldo non negativo dell'anno 2018 di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);

la conferma degli effetti peggiorativi, prodotti dal mancato o parziale utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dagli enti nell'anno 2018, sul saldo non negativo riferito al medesimo esercizio (certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2019, prorogato di diritto al 1° aprile 2019);

la non applicazione, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, in caso di mancato rispetto del saldo non negativo per l'anno 2018, delle sanzioni di cui ai commi 475 e seguenti della legge n. 232 del 2016, fatta eccezione per l'ipotesi di ritardato/mancato invio della certificazione (comma 823);

la conferma, per le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017 accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016 (comma 823). Da ultimo, si chiarisce che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di...

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