Circ. (Ag. terr.) 28 settembre 2012, n. 4, Prot. n. 45992
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leg
1/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
e nella misura di euro 8,75 per le notifiche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dell’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è fissato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notifiche eseguite all’estero, ai sensi dell’art.60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
articoli 37 e 77 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.
VI
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 - Consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale - Consultazioni personali - Modifiche
alla Tabella dei tributi speciali catastali e alla Tabella delle
tasse ipotecarie. Prime indicazioni. .
1. Premessa
Come noto, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di seguito:
Decreto), reca disposizioni che incidono significativamente nel-
le materie di competenza dell’Agenzia del Territorio (di seguito:
Agenzia), anche sotto il profilo fiscale.
In particolare, i commi da 5 bis a 5 undecies dell’articolo 6,
aggiunti dalla citata legge di conversione, introducono rilevanti
novità in ordine al trattamento tributario cui sono assoggettate
la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite
da questa Agenzia, nonché la presentazione degli atti di aggior-
namento di catasto edilizio urbano.
Si ritiene opportuno fornire di seguito una panoramica sulle
novità di maggiore interesse.
2. Le novità in tema di accesso alle banche dati ipotecaria
e catastale
Fra le novità introdotte dal Decreto, si segnalano, innanzitut-
to, le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 6, che
recano previsioni in materia di consultazione della banca dati
ipotecaria e catastale da parte delle Pubbliche Amministrazioni
e degli Agenti della riscossione.
In particolare, è previsto che:
-
tamento dei propri compiti istituzionali, accedono, anche con
modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di
consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’ana-
grafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia, nonché delle
banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli Enti
pubblici territoriali (comma 5 bis);
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle
sopra indicate, per l’assolvimento dei propri fini istituzionali
accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in
esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia (comma 5 ter).
Una rilevante novità è stata inoltre introdotta dai commi 5
quater e 5 quinquies, ove è prevista la gratuità delle visure e
delle ispezioni cosiddette “personali”.
Nello specifico, il comma 5 quater dispone che: “L’accesso
ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e cata-
stale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente
e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in
relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta
titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti
reali di godimento”.
Detta previsione, per quanto riguarda le ispezioni ipotecarie
eseguite presso gli uffici, è divenuta immediatamente operativa
in data 29 aprile 2012, con l’entrata in vigore della legge di con-
versione.
Per quanto riguarda, invece, le consultazioni degli atti cata-
stali, la previsione acquisisce concreto rilievo dallo ottobre 2012;
ciò, in quanto da tale data acquistano efficacia le modifiche alla
Tabella dei tributi speciali catastali introdotte dal comma 5
septies.
Ai sensi del comma 5 quinquies, le modalità e i tempi per
l’estensione del servizio di consultazione “personale” - gratuito e
in esenzione da tributi - saranno stabiliti con apposito provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia.
Per una più completa trattazione dell’argomento, si rimanda
al paragrafo 5.
Altra novità di interesse è costituita dalle previsioni dei com-
mi 5 sexies e 5 octies, ove, per le ipotesi di consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale effettuata telematicamente,
viene disposta la riduzione dellO per cento del tributo dovuto.
Tali disposizioni trovano applicazione dallo ottobre 2012 (cfr. art.
5 undecies).
Tanto rappresentato, in linea generale, sulle principali novità
normative, si forniscono di seguito le prime indicazioni finalizza-
te a precisare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art.
6, commi 5 quater e seguenti, anche al fine di definire regole
uniformi di comportamento da parte degli Uffici provinciali.
3. Modifiche alla Tabella dei tributi speciali catastali
É opportuno evidenziare, innanzitutto, che l’art. 6, comma
5 septies, del Decreto ha modificato il Titolo III della tabella A
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente
i tributi speciali catastali (di seguito: Tabella dei tributi).
Con tale intervento, in particolare, è stato sostituito il numero
d’ordine 2.2 della Tabella dei tributi, relativo alla presentazione
delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione. É
stato inoltre inserito il numero d’ordine 3 bis, concernente la
consultazione degli atti catastali.
Le suddette previsioni acquistano efficacia dallo ottobre
2012 (cfr. comma 5 undecies). Pertanto, a partire da tale data, è
soggetta al pagamento dei tributi la visura dei seguenti atti del
catasto:
tipi di frazionamento, ecc.);
attuale e storica, per partita ed elenco immobili);
Il tributo speciale è dovuto, per ogni consultazione, sulla base
delle seguenti tariffe:
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