Circ. (Ag. terr.) 28 settembre 2012, n. 4, Prot. n. 45992

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1/2013 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
e nella misura di euro 8,75 per le notif‌iche effettuate ai sensi
dell’art. 60 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
2. L’ammontare delle spese di cui all’art. 1, escluse quelle
relative alla traduzione degli atti, ripetibili nei confronti del
destinatario degli atti stessi, è f‌issato nella misura unitaria di
euro 8,35 per le notif‌iche eseguite all’estero, ai sensi dell’art.60,
primo comma, lettera e bis), quarto e quinto comma, del decreto
dell’art. 142 del codice di procedura civile, salvo quanto diver-
samente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali.
3. (Esclusioni). 1. Non sono ripetibili le spese per la notif‌ica di
atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l’am-
ministrazione è tenuta su richiesta.
2. È esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all’invio di
qualsiasi atto mediante comunicazione.
4. (Effetti). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale della Re-
pubblica italiana.
VI
Circ. (Ag. terr.) 28 settembre 2012, n. 4, Prot. n. 45992. Decreto
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modif‌icazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 - Consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale - Consultazioni personali - Modif‌iche
alla Tabella dei tributi speciali catastali e alla Tabella delle
tasse ipotecarie. Prime indicazioni. .
1. Premessa
Come noto, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (di seguito:
Decreto), reca disposizioni che incidono signif‌icativamente nel-
le materie di competenza dell’Agenzia del Territorio (di seguito:
Agenzia), anche sotto il prof‌ilo f‌iscale.
In particolare, i commi da 5 bis a 5 undecies dell’articolo 6,
aggiunti dalla citata legge di conversione, introducono rilevanti
novità in ordine al trattamento tributario cui sono assoggettate
la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite
da questa Agenzia, nonché la presentazione degli atti di aggior-
namento di catasto edilizio urbano.
Si ritiene opportuno fornire di seguito una panoramica sulle
novità di maggiore interesse.
2. Le novità in tema di accesso alle banche dati ipotecaria
e catastale
Fra le novità introdotte dal Decreto, si segnalano, innanzitut-
to, le disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell’articolo 6, che
recano previsioni in materia di consultazione della banca dati
ipotecaria e catastale da parte delle Pubbliche Amministrazioni
e degli Agenti della riscossione.
In particolare, è previsto che:
  -
tamento dei propri compiti istituzionali, accedono, anche con
modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di
consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’ana-
grafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia, nonché delle
banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli Enti
pubblici territoriali (comma 5 bis);
   
sopra indicate, per l’assolvimento dei propri f‌ini istituzionali
accedono, con modalità telematiche e su base convenzionale, in
esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia (comma 5 ter).
Una rilevante novità è stata inoltre introdotta dai commi 5
quater e 5 quinquies, ove è prevista la gratuità delle visure e
delle ispezioni cosiddette “personali”.
Nello specif‌ico, il comma 5 quater dispone che: “L’accesso
ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e cata-
stale gestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente
e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uff‌ici in
relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta
titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti
reali di godimento”.
Detta previsione, per quanto riguarda le ispezioni ipotecarie
eseguite presso gli uff‌ici, è divenuta immediatamente operativa
in data 29 aprile 2012, con l’entrata in vigore della legge di con-
versione.
Per quanto riguarda, invece, le consultazioni degli atti cata-
stali, la previsione acquisisce concreto rilievo dallo ottobre 2012;
ciò, in quanto da tale data acquistano eff‌icacia le modif‌iche alla
Tabella dei tributi speciali catastali introdotte dal comma 5
septies.
Ai sensi del comma 5 quinquies, le modalità e i tempi per
l’estensione del servizio di consultazione “personale” - gratuito e
in esenzione da tributi - saranno stabiliti con apposito provvedi-
mento del Direttore dell’Agenzia.
Per una più completa trattazione dell’argomento, si rimanda
al paragrafo 5.
Altra novità di interesse è costituita dalle previsioni dei com-
mi 5 sexies e 5 octies, ove, per le ipotesi di consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale effettuata telematicamente,
viene disposta la riduzione dellO per cento del tributo dovuto.
Tali disposizioni trovano applicazione dallo ottobre 2012 (cfr. art.
5 undecies).
Tanto rappresentato, in linea generale, sulle principali novità
normative, si forniscono di seguito le prime indicazioni f‌inalizza-
te a precisare l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art.
6, commi 5 quater e seguenti, anche al f‌ine di def‌inire regole
uniformi di comportamento da parte degli Uff‌ici provinciali.
3. Modif‌iche alla Tabella dei tributi speciali catastali
É opportuno evidenziare, innanzitutto, che l’art. 6, comma
5 septies, del Decreto ha modif‌icato il Titolo III della tabella A
allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modif‌icazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente
i tributi speciali catastali (di seguito: Tabella dei tributi).
Con tale intervento, in particolare, è stato sostituito il numero
d’ordine 2.2 della Tabella dei tributi, relativo alla presentazione
delle dichiarazioni di nuova costruzione ovvero di variazione. É
stato inoltre inserito il numero d’ordine 3 bis, concernente la
consultazione degli atti catastali.
Le suddette previsioni acquistano eff‌icacia dallo ottobre
2012 (cfr. comma 5 undecies). Pertanto, a partire da tale data, è
soggetta al pagamento dei tributi la visura dei seguenti atti del
catasto:

tipi di frazionamento, ecc.);
  
attuale e storica, per partita ed elenco immobili);

Il tributo speciale è dovuto, per ogni consultazione, sulla base
delle seguenti tariffe:

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