DETERMINAZIONE 18 dicembre 2002 - Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all'appalto integrato di cui alla determinazione n. 27/2002. (Determinazione n. 31/2002)

IL CONSIGLIO Considerato in fatto; Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27, questa Autorita' di vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative all'applicazione dell'art.

7 della legge 1 agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota dell'11 novembre 2002, l'Ance ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell'Autorita' in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto) e alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima.

In particolare sono stati avanzati dubbi sull'avviso espresso dall'Autorita' in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, e' pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui all'art. 72, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione all'appalto integrato non e' sufficiente l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione.

Questione analoga alla prima e' stata posta anche dall'Aniem.

L'Ance ritiene che la validita' delle attestazioni di qualificazione, in base alle disposizioni della legge n. 166/2002, e' stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista dalla medesima legge, della emanazione di norme regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di validita' dell'attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nonche' dei requisiti di capacita' strutturale, non comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il divieto di subappalto l'Ance, mentre conviene con il fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all'art.

72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia superiore al 15% di quello complessivo dell'intervento, non concorda con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine, l'Ance ritiene che la interpretazione dell'art. 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, nel testo novellato dalla legge n. 166/2002, fornita dall'Autorita' non sia condivisibile in quanto comporta l'ininfluenza della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione e, quindi, l'abrogazione implicita del sistema precedente che consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.

L'Autorita', data l'importanza che hanno gli aspetti della normativa cui sono state avanzate osservazioni e dubbi interpretativi, ritiene opportuno svolgere ulteriori valutazioni e considerazioni in base alle quali confermare o modificare gli avvisi espressi nella suddetta determinazione n. 27/2002, ribadendo che si tratta, in ogni caso, di indicazioni che vanno, ove condivise, recepite nei bandi di gara.

Considerato in diritto; Per quanto riguarda il primo quesito (sistema di qualificazione) va ribadito che la legge n. 166/2002 non si e' limitata a modificare la durata dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione (elevandola da tre a cinque anni), ma ha condizionato tale durata ad una verifica, da effettuarsi entro il terzo anno di validita' dell'attestazione, in merito al mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacita' strutturale. E' previsto, inoltre, che le modalita' di effettuazione della suddetta verifica devono essere stabilite dal regolamento di qualificazione che l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n.

166/2002 prevede debba essere modificato, proprio per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte in materia.

Da quanto osservato discende che

  1. i due aspetti, verifica entro il terzo anno del mantenimento nel soggetto qualificato dei requisiti di ordine generale e di quelli di capacita' strutturale e durata quinquennale, costituiscono un unicum inscindibile, sia dal punto di vista concettuale sia da quello applicativo; b) la disposizione che ha elevato a cinque anni la durata dell'attestazione di qualificazione risulta tecnicamente e praticamente inapplicabile in assenza della intermediazione della disciplina di secondo livello in quanto per la verifica occorre individuare nuovi requisiti cioe' requisiti diversi da quelli previsti dal vigente regolamento che hanno consentito e consentono ancora alle SOA di rilasciare le attestazione di qualificazione.

    In base alle suddette considerazioni, deve confermarsi che, pur in assenza di un'esplicita disposizione che sospenda o rinvii nel tempo l'applicazione della norma in esame (estensione a cinque anni della validita' delle attestazioni)...

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