Riconoscimento, al sig. Chemello Luiz Artico, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere sezione A - settore industriale.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato e successive modifiche, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente ´Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamentiª;

Vista l'istanza del sig. Chemello Luiz Artico, nato il 15 gennaio 1965 a Caxias do Sul (Brasile), cittadino italo-brasiliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quinquennale di ´Engenheiro Mecanicoª conseguito in data 24 gennaio 1992 presso la ´Universidade do Caxias do Sulª (Brasile), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al ´Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul - CREA-RSª dal 4 aprile 1997;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ´ingegnere - settore industrialeª e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di...

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