DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2002 - Cessione di alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in applicazione dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art.

45, comma 3, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi e rimpatriati di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in materia di cessione degli alloggi ai profughi e rimpatriati di cui alla predetta legge n. 137 del 1952; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20 dicembre 2001; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

E m a n a

la seguente direttiva:

  1. L'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni ulteriori sulla cessione degli alloggi ai profughi e rimpatriati di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, introduce importanti novita' in ordine alla proroga dei termini per la presentazione della relativa domanda di cessione, nonche' alla estensione, sotto il profilo soggettivo e quello oggettivo, delle c.d. condizioni di miglior favore contemplate dall'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, come interpretato dal comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, il quale prevede - attraverso un rinvio all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come modificato dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231 - che il prezzo di cessione e' pari al 50% del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

    Alla luce di tale recente intervento normativo, vengono ormai definitivamente risolte alcune problematiche interpretative ed applicative in precedenza insorte tra le associazioni rappresentative dei profughi e rimpatriati e le amministrazioni territorialmente interessate

    1) in primo luogo, la questione concernente l'estensione dell'ambito di applicazione delle "condizioni di miglior favore" di cui all'articolo unico, comma 24, della legge n. 560/1993, sia sotto il profilo dei soggetti beneficiari, sia nel senso dell'estensione territoriale. Sotto il primo profilo, prima dell'entrata in vigore della legge n. 388/2000, l'orientamento prevalente, che trovava conforto in alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, era nel senso di limitare l'ambito di, applicazione della norma ai soli profughi assegnatari di allogi costruiti ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/52, e non pure ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge n. 137, che dispone a favore dei profughi una riserva di posti pari al 15% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica normalmente assegnati alla generalita' dei cittadini meno abbienti da parte degli enti gestori (riserva generalizzata sulla scorta dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1981, n. 763). Detta impostazione e' da ritenersi ormai superata sulla base del richiamo letterale contenuto nel terzo periodo del comma 3, art.

    45, che applica le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge n. 542/1996 (ossia le c.d. "condizioni di miglior favore") a tutti gli immobili destinati ai profughi e ai rimpatriati di cui alla predetta legge n. 137/52 e successive modificazioni. In tale formula debbono necessariamente ritenersi compresi non solo gli alloggi di cui all'articolo 18 della ridetta legge n. 137/52, ma anche quelli di cui all'art. 17 destinati ai c.d. profughi "riservatari" Del resto, se cosi' non fosse, la disposizione non presenterebbe alcun carattere di novita', posto che per gli alloggi di cui al predetto art. 18 l'applicazione delle "condizioni di miglior favore" era gia' contemplata dalla legge n. 560/1993. In sintesi, il legislatore e' intervenuto...

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