Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, con il quale il medesimo stato d'emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;

Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 2006;

Considerato che il complesso delle attivita' poste in essere in relazione alla straordinarieta' della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Ritenuto quindi necessario disporre un'ulteriore proroga esclusivamente per assicurare il completamento delle iniziative gia' intraprese;

Vista la richiesta in data 11 dicembre 2006 del Presidente della regione Liguria;

Vista la nota del 22 dicembre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ritenuto che per l'evento di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la...

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