DETERMINAZIONE 15 luglio 2003 - Cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. Profili interpretativi ed applicativi. (Determinazione n. 13/2003)

IL CONSIGLIO Con le precedenti determinazioni n. 16/23, del 5 dicembre 2001 e n.

10 del 29 maggio 2002, questa Autorita', in risposta a richieste di chiarimenti di alcune stazioni appaltanti e nell'intento di far conseguire un'applicazione uniforme delle norme, ha fornito indicazioni interpretative in merito ai requisiti generali richiesti alle imprese per la partecipazione alle gare di appalto e di concessione di lavori pubblici e per la stipulazione dei relativi contratti.

Successivamente, sono stati formulati nuovi quesiti e portate all'esame dell'Autorita' ulteriori questioni relative all'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, e sono, altresi', sopravvenute sostanziali modificazioni legislative e significative indicazioni giurisprudenziali riguardanti la disciplina di settore.

Si e' ritenuto, pertanto, opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione che, sostituendo le precedenti, da un lato, consolidi quanto in precedenza affermato ed ancora attuale, dall'altro, fornisca ulteriori chiarificazioni e suggerimenti agli operatori del settore.

I In base al disposto di cui all'art. 8, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere affidati esclusivamente a soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo e non esclusi dalle gare per inaffidabilita' morale, finanziaria e professionale.

Gia' all'atto della qualificazione, le imprese, in conformita' all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, oltre che requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che qui non interessano, devono dimostrare di possedere requisiti di carattere generale che attengono, piu' propriamente, all'indicata affidabilita' morale, economica e professionale dell'esecutore. Con determinazione 12 ottobre 2000, n.

47, l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici stabiliva quale dovesse essere la «documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei prescritti requisiti d'ordine generale».

Questi requisiti, inerenti all'affidabilita' del contraente, oltre a dover sussistere alla data di sottoscrizione del contratto per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, devono permanere al momento della partecipazione alle specifiche procedure di affidamento e di stipulazione dei contratti. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel testo introdotto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412, vanno, infatti, «esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti» le imprese che versano in una delle situazioni di incompatibilita' ivi elencate.

Situazioni di incompatibilita' le quali, in caso di partecipazione di imprese associate ovvero tra loro consorziate o che intendano associarsi o consorziarsi, rilevano per tutte le imprese facenti parte dell'associazione o consorzio, in quanto la collaborazione tra le imprese, tipica di detti fenomeni, non puo' implicare una deroga alla regola della necessaria affidabilita' morale, professionale e tecnica di tutti i soggetti contraenti a qualsiasi titolo con l'amministrazione.

In base al disposto di cui al gia' richiamato art. 8, comma 7, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, il potere di esclusione dalle gare, a decorrere dal 1° gennaio 2000, compete alle stazioni appaltanti.

Va poi richiamata, per completezza di analisi, la disciplina relativa al «Casellario informatico delle imprese qualificate»,

nel quale vanno inseriti dati e notizie concernenti le imprese e rilevanti al fine della ammissione alle gare e che «sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici» (art. 27, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

II Cio' premesso si forniscono, di seguito, chiarimenti in ordine alle condizioni di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ovvero alle ulteriori situazioni previste da specifiche disposizioni di legge.

Vanno esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di seguito indicati.

A - «che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni» [art. 75, comma 1, lettera a)].

Appare evidente come la disposizione riportata faccia riferimento a due distinte fattispecie: la prima attinente all'ipotesi di conclamato dissesto economico dell'impresa, la seconda, invece, concernente il caso in cui sia in corso un procedimento, ancorche' non concluso, per l'accertamento di tale situazione; procedimento che, sulla base della prevalente giurisprudenza, puo' essere considerato in corso qualora vi sia stata presentazione di apposita istanza da parte del creditore.

Con riferimento, invece, alla liquidazione coatta amministrativa, e' da ricordare che essa puo' conseguire ad accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell'art. 195 o dell'art. 202 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), ovvero a provvedimento amministrativo di liquidazione emanato ai sensi dell'art. 197 della legge medesima.

L'amministrazione controllata (art. 187 e s.s.), poi, presuppone una temporanea difficolta' dell'impresa ad adempiere alle proprie obbligazioni, e con il concordato preventivo (art. 160 e s.s.), e' data all'imprenditore insolvente la possibilita' di evitare il fallimento quando pure ne sussistono gli estremi.

Si osserva, infine, che la possibilita' di esclusione dalle gare e dalla stipulazione dei contratti dovrebbe ritenersi sussistere anche nell'ipotesi dell'amministrazione straordinaria, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, anche se a tale situazione, come gia' rilevato, l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 non fa espresso riferimento; e cio' in quanto, come pure gia' rilevato, vi fa riferimento implicito l'art. 24 della direttiva comunitaria 93/37/CE secondo cui puo' essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attivita', di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali

B - «nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; (tale) divieto opera se la pendenza del procedimento riguardi il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di societa» [art. 75, comma l.

lettera b)].

La norma contiene una dettagliata specificazione degli organi dell'impresa nei cui confronti va verificato il requisito della pericolosita' sociale, che costituisce il presupposto del procedimento. Le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 sono: l'applicazione di una misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) ai sensi della normativa relativa alle persone pericolose per la sicurezza pubblica (legge n.

1423/1956, art. 3), ovvero ai sensi delle disposizioni contro la mafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, articoli 1 e 2), o a tutela dell'ordine pubblico (legge 22 maggio 1975, n. 152, articoli 18 e 19).

Il procedimento e' da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT