Corte di cassazione penale sez. III, 6 febbraio 2014, n. 5777 (c.c. 17 gennaio 2014)

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giur
Arch. nuova proc. pen. 3/2014
LEGITTIMITÀ
La suddetta Corte ha anche precisato che la norma
in questione ha natura sostanziale e non processuale, e
quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il
principio secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica
quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della
Corte EDU, sostituendo nei confronti dello Scoppola la
pena dell’ergastolo con quella di trent’anni di reclusione.
Restava l’esigenza di eliminare l’accertata violazione della
CEDU anche nei confronti dei condannati che si trovavano
nella stessa situazione dello Scoppola, non essendo tolle-
rabile una situazione di illegalità convenzionale, che si è
ritenuto dovesse essere eliminata anche sacrif‌icando il
valore della certezza del giudicato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con ordinanza in data
10 settembre 2012, in un caso (Salvatore Ercolano) del
tutto simile al caso Scoppola hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale (anche) dell’art. 7 D.L. n.
341/2000, in relazione all’art. 7 della CEDU, nella parte in
cui tale norma (in quanto def‌inita di interpretazione au-
tentica) operava retroattivamente. Con sentenza n. 210 in
data 3 luglio 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato, fra
l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma
1, del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 341 convertito,
con modif‌icazioni, dalla legge 19 gennaio 2001 n. 4.
Secondo la predetta sentenza, le norme della CEDU nel
signif‌icato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo integrano, quali norme interposte, il parametro
costituzionale espresso dall’art. 117/1 della Costituzione,
nella parte in cui impone la conformazione della legisla-
zione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi interna-
zionali, e per questo è stata dichiarata illegittima la citata
norma dell’art. 7 del D.L. n.341/2000, convertito nella
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzio-
nale del citato art.7, deve essere applicato l’art. 30 della
legge n.87/1953, secondo il quale le norme dichiarate in-
costituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione e, quando
in applicazione della norma incostituzionale è stata pro-
nunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano
l’esecuzione e tutti gli effetti penali.
Pertanto, l’art. 442/2 c.p.p. deve ora essere applicato
nel testo anteriore alla modif‌icazione operata con il D.L.
n. 341/2000, convertito nella legge n. 4/2000.
Al f‌ine di dare attuazione ai principi della menzionata
sentenza della Corte EDU emessa nel caso Scoppola an-
che nei confronti di condannati che si trovano nelle stesse
condizioni del predetto è suff‌iciente l’apertura di un inci-
dente di esecuzione, al f‌ine di verif‌icare se effettivamente
sussistano le suddette condizioni, e non è necessaria la
riapertura del processo di cognizione, dovendosi solo mo-
dif‌icare il titolo esecutivo.
Il ricorso presentato da Papalia Antonio è fondato.
Da quanto esposto nella prima parte della presente
sentenza, risulta in tutta evidenza che il ricorrente si è
trovato nelle stesse condizioni di Franco Scoppola.
Condannato in primo grado alla pena dell’ergastolo,
inasprito dall’isolamento diurno, nel corso del giudizio di
secondo grado - mentre era in vigore l’originaria modif‌ica
dell’art. 442/2 c.p.p. ad opera della legge Carotti - ha chie-
sto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato.
Prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è
entrato in vigore l’art.7 del decreto legge 341/2000, e la
Corte di assise d’appello di Milano, avendo deciso di con-
fermare la pena dell’ergastolo con isolamento diurno, in
applicazione del predetto decreto legge ha ridotto la pre-
detta pena, per la scelta del rito abbreviato, eliminando
solo l’isolamento diurno, frustrando la legittima aspetta-
tiva del Papalia di vedersi ridotta la pena dell’ergastolo a
trent’anni di reclusione. La dichiarazione di illegittimità
costituzionale per le ragioni sopra indicate dell’art.7 del
decreto legge 341/2000 impone che la pena dell’ergastolo
inf‌litta con la sentenza in data 6 febbraio 2001 della Corte
di assise d’appello di Milano sia sostituita con quella di
trent’anni di reclusione. Pertanto, l’ordinanza impugnata
deve essere annullata, senza rinvio, potendo direttamente
questa Corte rideterminare la pena, come prevista dalla
originaria formulazione della legge Carotti, senza effettua-
re alcun giudizio di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 6 FEBBRAIO 2014, N. 5777
(C.C. 17 GENNAIO 2014)
PRES. TERESI – EST. RAMACCI – P.M. FRATICELLI (DIFF.) – RIC. P.G. IN PROC.
PROSPERI
Indagini preliminari y Attività ad iniziativa della
polizia giudiziaria y Sequestro y Sequestro proba-
torio y Condizioni di legittimità y Notizia di reato
acquisita dalla P.G. in seguito ad accertamenti
effettuati per via telefonica y Ammissibilità y Sus-
sistenza y Fattispecie in tema di oridinanza del tri-
bunale del riesame di annullamento di un decreto
di convalida di sequestro di un’autobotte disposto
in relazione al reato di trasporto irregolare di oli
minerali.
. In tema di sequestro probatorio, la legittimità del
relativo provvedimento non può essere esclusa per il
solo fatto che la notizia del reato cui esso si riferisce
sia stata acquisita dalla polizia giudiziaria a seguito di
accertamenti effettuati per via telefonica, dei quali,
peraltro, si dia atto nella comunicazione diretta al
pubblico ministero. (Nella specie, in applicazione di
tale principio, la Corte ha censurato l’ordinanza del
tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di
convalida del sequestro di un’autobotte, effettuato dal-
la polizia giudiziaria in relazione al reato di trasporto
irregolare di oli minerali, previsto dall’art. 49 del D.L.vo
n. 504/1995, sulla base del rilievo che l’irregolarità del
trasporto era stata accertata interpellando per via tele-
fonica i soggetti che, in base alla documentazione esi-
bita, apparivano destinatari del carico). (Mass. Redaz.)

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