DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 341 - Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

Coming into Force24 Novembre 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/11/24/000G0393/CONSOLIDATED/20130724
Enactment Date24 Novembre 2000
Published date24 Novembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.275 del 24-11-2000
Capo I Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia cautelare
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui iter parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;

Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;

Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura penale, cosi' come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare non si e' ancora esaurito;

Ritenuto che e' imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e' stabilita al 31 dicembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "sull'accordo delle parti," sono soppresse.

  2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La separazione e' disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri.".

  3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 2-bis (Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in liberta' per scadenza dei termini.".

  4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.".

  5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;

Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui iter parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;

Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;

Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura penale, cosi' come sostituito dalla legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare non si e' ancora esaurito;

Ritenuto che e' imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e' stabilita al 31 dicembre 2000;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla modifica di alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei magistrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

(( 1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione" )).

  1. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 .

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 GENNAIO 2001, N. 4 .

    (( 4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

    "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice". ))

  3. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' aggiunto il seguente:

    "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".

Art 2.
  1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    "1-bis Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.".

  2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito dal seguente:

    "6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonche' degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non puo' in ogni caso superare i termini aumentati...

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