LEGGE 19 gennaio 2001, n. 4 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia

Coming into Force21 Gennaio 2001
Enactment Date19 Gennaio 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/01/20/001G0030/ORIGINAL
Published date20 Gennaio 2001
Official Gazette PublicationGU n.16 del 20-01-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare e' stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non e' soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, n. 341.

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:

"e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione ";

i commi 2 e 3 sono soppressi;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice ";

al comma 5, all'alinea, le parole: "del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera d) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono proporzionalmente ridotti .

1-bis. All'articolo 303, comma 1, lettera d), primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di condanna sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla lettera b), numero 3-bis) ";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 304, comma 6, primo periodo, del codice di procedura...

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