Corte di cassazione penale sez. III, 4 novembre 2013, n. 44446 (ud. 15 ottobre 2013)

Pagine58-63
58
giur
1/2014 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. III, 4 NOVEMBRE 2013, N. 44446
(UD. 15 OTTOBRE 2013)
PRES. SQUASSONI – EST. FRANCO – P.M. POLICASTRO (DIFF.) – RIC. RUNCO
Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato o
altro ente pubblico y Conseguimento di erogazioni
pubbliche y Corresponsione in più rate della somma
fraudolentemente ottenuta y Corresponsione solo
della prima rata y Momento consumativo del reato
y Individuazione.
Truffa y Aggravanti y Truffa in danno dello Stato o
altro ente pubblico y Conseguimento di erogazioni
pubbliche y Somma già stata restituita all’erario y
Per escussione di una polizza f‌ideiussoria bancaria
prestata dallo stesso imputato y Conf‌isca per equi-
valente della somma di danaro corrispondente al
prezzo o al prof‌itto del reato y Esclusione.
. In tema di truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche, qualora, pur essendo stata previ-
sta la corresponsione in più rate della somma di cui
l’agente abbia fraudolentemente ottenuto lo stanzia-
mento in proprio favore, risulti di fatto corrisposta
soltanto la prima rata, il reato deve ritenersi def‌initi-
vamente consumato alla data di tale corresponsione,
salvo che risulti posta in essere successivamente altra
attività f‌inalizzata ad ottenere anche il pagamento
delle rate successive, nel qual caso, ove esso non ab-
bia luogo, detta attività potrà essere autonomamente
punibile a titolo di tentativo. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
640 bis) (1)
. Non può darsi luogo alla conf‌isca per equivalente
della somma di danaro corrispondente al prezzo o al
prof‌itto del consumato reato di truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche quando la stes-
sa somma sia già stata restituita all’erario, sia pure per
effetto dell’avvenuta escussione di una polizza f‌ideius-
soria bancaria, quando questa sia stata prestata dallo
stesso imputato. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 640 bis; c.p.,
art. 640 quater; c.p., art. 322 ter) (2)
(1) Nello stesso senso si vedano le sentenze citate in parte motiva:
Cass. pen., sez. II, 6 luglio 2007, Cornello e altri, in questa Rivista
2008, 599; Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2006, D’Azzo, ivi 2006, 814 e
Cass. pen., sez. II, 21 marzo 2005, P.G. in proc. Becchiglia, ivi 2006,
600.
(2) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. II, 5 di-
cembre 2011, Benzoni e altro, in questa Rivista 2013, 104. Cass. pen.,
sez. III, 31 agosto 2012, Paulin, ivi 2013, 1072, ha, inoltre, precisato
che “Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo f‌inalizzato
alla conf‌isca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione me-
diante rilascio di garanzia f‌ideiussoria per un ammontare corrispon-
dente al prof‌itto del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata
la f‌inalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la
disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo
spostamento del vincolo sul denaro del garante.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Ca-
tanzaro confermò la sentenza emessa il 4 marzo 2011 dal
Gip del tribunale di Cosenza che aveva dichiarato Runco
Adolfo Francesco colpevole del reato di cui all’art. 640 bis
c.p. per avere - in qualità di presidente del consiglio di am-
ministrazione e legale rappresentante della sede italiana
della società Elen’s Beer s.a. benef‌iciaria di un f‌inanzia-
mento pubblico ai sensi della legge 488/92, concesso in via
provvisoria con decreto del Ministero delle Attività Produt-
tive n. 124994 del 23 giugno 2003 pari ad euro 6.236.049,00,
in vista della realizzazione di un impianto industriale volto
alla produzione di birra - ottenuto la prima rata a titolo di
anticipazione pari ad euro 2.078.683,00 accreditata in data
1 giugno 2004, inducendo in errore l’ente concessionario
con artif‌izi e raggiri e procurandosi un ingiusto prof‌itto
con corrispondente danno per la P.A.; nonché dei reati di
falso ex art. 483 c.p. e di due reati di false dichiarazioni dei
redditi mediante fatture per operazioni inesistenti di cui
all’art. 2 del D.L.vo l0 marzo 2000, n. 74, e lo aveva condan-
nato alla pena di anni l di reclusione ed € 500,00 di multa,
con i doppi benef‌ici e la conf‌isca per equivalente di quanto
in sequestro f‌ino all’ammontare di € 2.078.663,00.
2. L’imputato, a mezzo dell’avv. Vittoria Bossio, propone
ricorso per cassazione deducendo:
l) inosservanza di norme processuali e mancanza, con-
traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Ricorda che la corte d’appello aveva accolto la richiesta
di riapertura della istruttoria dibattimentale ed acquisi-
to due memorie della difesa con allegate le trascrizione
delle udienze del 30 gennaio 2012 e del 13 febbraio 2012
del processo proseguito col rito ordinario a carico di altri
coimputati. La difesa aveva poi depositato altra memoria
con allegata documentazione. Nella sentenza impugnata
però non vi è alcuna traccia in ordine all’esame di tali
memorie e delle relative allegazioni. Si è perciò verif‌icata
una mancanza di motivazione e una nullità ex art. 178,
comma l, lett. c), c.p.p.. Invero nella sentenza non si fa
alcun cenno alla deposizione del mar. Fullone e del CTU
Vergallo ed alla documentazione attestante che le somme
spese erano ben maggiori di quelle percepite, con conse-
guente assenza di un danno patrimoniale. Inoltre dalla de-
posizione del consulente del P.M. dott. Vergallo emergeva
che le conclusioni da lui prese nella relazioni non pote-
vano considerarsi in alcun modo congrue ed attendibili,
essendo emerso che era un perito agrario e che non aveva
alcuna nozione sul funzionamento di un impianto per la
produzione della birra.
2) inosservanza di norme processuali e mancanza, con-
traddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Os-
serva che ancor prima di accedere al rito abbreviato la di-
fesa aveva eccepito dinanzi al Gup la inutilizzabilità degli
atti compiuti successivamente al decorso del termine or-
dinario di durata delle indagini preliminari, dal momento
che non le erano state notif‌icate richieste di proroga delle
indagini. L’eccezione, rigettata dal Gup, è stata ripropo-
sta con l’appello. La corte d’appello la ha respinta per il
motivo che nessuna doglianza in proposito può essere

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT