Corte di cassazione penale sez. I, 8 novembre 2013, n. 45260 (c.c. 27 settembre 2013)

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Rivista penale 1/2014
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. I, 8 NOVEMBRE 2013, N. 45260
(C.C. 27 SETTEMBRE 2013)
PRES. BARDOVAGNI – EST. MAGI – P.M. VOLPE (DIFF.) – RIC. ITALFONDIARIO S.P.A.
Misure di sicurezza y Patrimoniali y Conf‌isca y
Su di un bene gravato da garanzia reale a favore
di terzi y Buona fede del cessionario y Condizioni y
Titolo di opposizione al provvedimento ablatorio y
Cessione di molti altri crediti unitamente al credi-
to assistito da garanzia reale.
. In tema di conf‌isca disposta, ai sensi dell’art. 12 se-
xies del D.L. n. 306/1992, conv. con modif. in legge n.
356/1992, su di un bene già gravato di garanzia reale
a favore di un terzo, il quale abbia poi ceduto ad altro
soggetto il credito assistito da detta garanzia, il fatto
che tale cessione abbia avuto luogo successivamente
al sequestro ed alla stessa conf‌isca non esclude che il
cessionario possa ugualmente invocare la propria buona
fede e avere quindi titolo per opporsi al provvedimento
ablatorio quando unitamente al credito in questione ne
siano stati ceduti altri in numero talmente alto (indica-
to, nel caso di specie, in quello di “decine di migliaia”)
da rendere concretamente inesigibile la verif‌ica, da par-
te del medesimo cessionario, della esistenza del vincolo
pubblicistico. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 240) (1)
(1) Sull’argomento si veda Cass. pen., sez. I, 21 luglio 2011, Italfon-
diario S.p.A ed altri, in questa Rivista 2012, 1300. Cfr. anche Cass.
pen., sez. I, 11 agosto 2009, Rocci Ris., in Ius&Lex dvd n. 6/13, ed. La
Tribuna e Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 2004, Sulika, in questa
Rivista 2005, 1407.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza emessa - a seguito di procedura par-
tecipata - in data 18 agosto 2012, il Gip di Brescia, quale
giudice dell’esecuzione, accoglieva l’opposizione proposta
dall’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Conf‌iscati
(da ora in poi ANBSC) avverso il provvedimento emesso
in data 29 settembre 2010 (ai sensi dell’art. 667 comma 4
c.p.p.) con cui era stata accolta l’istanza proposta, all’epo-
ca, da Italfondiario s.p.a. (quale procuratore speciale di
Castello Finance s.r.l.) tesa ad ottenere il riconoscimento
della condizione di creditore buona fede rispetto alla inter-
venuta conf‌isca di un bene immobile gravato da ipoteca.
La vicenda, di una certa complessità nei suoi passag-
gi procedimentali, può essere sintetizzata nel modo che
segue:
- in data 1 giugno 1996 veniva iscritta ipoteca sull’im-
mobile sito in Puegnago del Garda, località Fronzaga, via
Borgo Alto n. 9 ben identif‌icato in atti, e successivamente
intestato (in data 11 febbraio 1998) a Silva Santos Laura
da Gloria, moglie di Rossini Massimo, a garanzia di mutuo
concesso alla società costruttrice Italbeni s.r.l. dalla Cari-
plo s.p.a.. La Santos, in particolare, si accollava una quota
del mutuo originariamente concesso, in virtù dell’acquisto
dell’immobile, per un valore di 110 milioni di lire. L’acqui-
sto, peraltro, viene stipulato dalla Santos con altra società
(Amazzonia s.r.l.) nel frattempo subentrata ad Italbeni
nella titolarità del complesso immobiliare (con atto del 30
dicembre 1997) ;
- in data 21 agosto 2000 l’immobile in questione veniva
sottoposto a sequestro preventivo nell’ambito di procedi-
mento penale (ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies
D.L. n. 306/1992) instaurato a carico di Rossini Massimo,
sequestro trasformatosi in conf‌isca divenuta irrevocabile
in data 19 luglio 2003 a seguito di passaggio in giudicato
della decisione emessa il 28 novembre 2001;
- in data 5 dicembre 2005 si verif‌icava cessione dei
crediti in blocco tra la società Intesa Gestione Crediti (già
subentrata a Cariplo) e la società Castello Finance S.r.l.
per effetto del quale la Castello Finance diventava, tra
l’altro, cessionaria del credito in questione, sorto in capo
a Cariplo s.p.a..
Ora, a fronte della condizione specif‌ica del bene inte-
stato alla Santos (con credito non riscosso, tanto che era
stata intentata procedura esecutiva nel 2004, sospesa nel
2008 per presa d’atto della intervenuta conf‌isca), la società
cessionaria del credito Castello Finance, agendo tramite il
procuratore speciale Italfondiario s.p.a. proponeva il pri-
mo incidente di esecuzione, teso ad ottenere la ineff‌icacia
del provvedimento di conf‌isca in qualità di terzo creditore
di buona fede, con riconoscimento del diritto di credito da
far valere nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
In data 29 settembre 2010 veniva pertanto emesso - ai
sensi dell’art. 676 c.p.p. il primo provvedimento con cui il
giudice dell’esecuzione accoglieva - in parte l’istanza del
terzo creditore. In particolare, veniva osservato che la tra-
scrizione dell’ipoteca aveva data certa anteriore (1996)
rispetto al provvedimento di sequestro preventivo (2000)
e il contratto di mutuo era stato stipulato originariamen-
te con la società costruttrice. Da ciò la considerazione
della buona fede del terzo creditore Castello Finance, da
ritenersi estraneo al reato posto in essere dal Rossini. La
pronunzia tuttavia non faceva discendere da tale qualità
soggettiva l’esigibilità del credito in danno dell’Agenzia del
Demanio e, pertanto, in detta parte risultava sfavorevole
al soggetto istante.
Ne derivava la proposizione - sempre da parte di Ca-
stello Finance tramite Italfondiario - di una opposizione ai
sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p. tesa ad ottenere l’effetti-
vo riconoscimento del credito, trattata in contraddittorio
non già con l’ANBSC ma con l’Agenzia del Demanio che,
peraltro, nel costituirsi chiedeva - all’udienza del 17 mag-
gio 2011 - integrarsi il contraddittorio con ANBSC in forza
della legge n. 50 del 31 marzo 2010.
In sede di decisione di tale procedimento, con ordinan-
za del 24 maggio 2011, il giudice dell’esecuzione riteneva
legittimata a costituirsi la sola Agenzia del Demanio e re-
spingeva l’opposizione, confermando i contenuti dell’ordi-
nanza emessa il 29 settembre 2010. Successivamente, in
data 3 agosto 2011 veniva proposto ricorso in opposizione
- ai sensi dell’art. 667 comma 4 c.p.p. - avverso l’ordinanza
del 29 settembre 2010 da ANBSC che, pertanto, instaura-
va la (terza) procedura incidentale sul tema, poi decisa
con il provvedimento emesso in data 18 agosto 2012 e qui

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